Sez. 2, Sentenza n. 163 del 20/01/1971 Ud. (dep. 03/06/1971) Rv. 118124 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA, D'IMPROCEDIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - POTERI DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA, D'IMPROCEDIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - POTERI DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*
La statuizione del giudice del merito che, applicando una causa estintiva del reato, respinga l'istanza di assoluzione con formula piena, non e sindacabile in Sede di legittimita sotto il profilo del difetto di motivazione perche ne deriverebbe, come necessaria conseguenza, nel caso che la motivazione fosse ritenuta effettivamente manchevole, un annullamento con rinvio incompatibile col sistema adottato dal legislatore nell'art 152, secondo comma cod proc pen, per il quale non puo ritardarsi l'applicazione delle cause estintive del reato, a meno che non risulti la prova evidente dell'insussistenza del fatto, o della sua non incriminabilita oppure dell'innocenza dell'imputatò evidenza che, al predetto fine, dovra ricavarsi agevolmente e senza nuove indagini in base agli elementi di fatto gia acquisiti al processo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)