Sez. 3, Sentenza n. 9049 del 13/06/1983 Ud. (dep. 29/10/1983) Rv. 160919 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - DIFFORMITÀ TOTALE E PARZIALE - DIFFERENZA.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - DIFFORMITÀ TOTALE E PARZIALE - DIFFERENZA.*
Devono intendersi totalmente difformi dalla concessione edilizia le sostanziali modificazioni apportate alla sagoma, alle superfici utili, alla destinazione d'uso delle costruzioni che ne alterino in modo apprezzabile le caratteristiche essenziali e che le rendano, appunto, diverse da quelle originariamente descritte in progetto ed autorizzate; le modalità esecutive, la cui inosservanza costituisce l'elemento materiale del più lieve reato di cui all'art. 17 lett. A) legge 28 gennaio 1977 n. 10 sono soltanto quelle relative al materiale da impiegare, all'allineamento, alle distanze, al modico spostamento della disposizione interna dei vani, alle rifiniture, ecc., e cioè, a particolari non incidenti sul complesso dell'opera, sulla sua conformazione, sulla sua volumetria, sulla sua funzione e destinazione. (Conf mass n 158901 e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)