Sez. 1, Sentenza n. 7392 del 12/09/2017 Ud. (dep. 15/02/2018) Rv. 272403 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Circostanza aggravante prevista dall'art. 416, comma quarto, cod. pen. - Configurabilità a carico del partecipe - Condizioni.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che, pur non avendone effettiva consapevolezza, ignori per colpa il possesso di armi da parte degli associati, per l'accertamento del quale ben può assumere rilievo il fatto notorio della detenzione di strumenti di offesa in capo ad un determinato sodalizio mafioso, a condizione che detta detenzione sia desumibile da indicatori concreti - quali fatti di sangue ascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari, intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti - di cui il giudice deve specificamente dare conto nella motivazione del provvedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59, Cod. Pen. art. 70, Cod. Pen. art. 118, Cod. Pen. art. 416 bis com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)