DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 aprile 1972 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (72/166/CEE)
Testo in vigore al
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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che il trattato è volto a creare un mercato comune avente caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno e che una delle condizioni essenziali per conseguire tale scopo è quella di realizzare la libera circolazione delle merci e delle persone;
considerando che qualsiasi controllo alla frontiera dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ha lo scopo di salvaguardare gli interessi delle persone suscettibili di essere vittime di un sinistro causato da tali veicoli; che esso viene esercitato a causa della disparità delle disposizioni nazionali in materia;
considerando che dette disparità sono tali da ostacolare la libera circolazione degli autoveicoli e delle persone all'interno della Comunità; che esse hanno quindi un'incidenza diretta sulla creazione e sul funzionamento del mercato comune;
considerando che la raccomandazione della Commissione del 21 giugno 1968, relativa alle condizioni nelle quali viene esercitato il controllo doganale dei viaggiatori al passaggio delle frontiere intracomunitarie, invita gli Stati membri a procedere al controllo degli autoveicoli da turismo e dei viaggiatori soltanto in circostanze eccezionali e a far scomparire materialmente le barriere collocate davanti agli uffici doganali;
considerando che è auspicabile che la popolazione degli Stati membri prenda più profondamente coscienza della realtà del mercato comune e che a tal fine siano prese misure per liberalizzare maggiormente il regime di circolazione delle persone e degli autoveicoli nel traffico di viaggiatori tra gli Stati membri; che la necessità di tali misure è stata più volte sottolineata da membri del Parlamento europeo;
considerando che facilitazioni di tal genere nel traffico dei viaggiatori costituiscono un nuovo passo verso l'apertura reciproca dei mercati degli Stati membri e la creazione di condizioni analoghe a quelle di un mercato interno;
considerando che la soppressione del controllo della "carta verde", per i veicoli stazionanti abitualmente in uno Stato membro e che entrano nel territorio di un altro Stato membro, puo essere realizzata in base ad un accordo tra i sei uffici nazionali d'assicurazione, secondo cui ogni ufficio nazionale garantirebbe, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, l'indennizzo dei danni che comportano diritto a riparazione, causati sul suo territorio da uno di tali veicoli, anche se non assicurato;
considerando che il suddetto accordo di garanzia si basa sulla presunzione che tutti gli autoveicoli comunitari che circolano nel territorio della Comunità sono coperti da un'assicurazione, e che è quindi opportuno prevedere in ogni legislazione nazionale degli Stati membri l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile risultante da tali veicoli con una copertura valida per il complesso del territorio comunitario; che tuttavia le stesse legislazioni nazionali possono prevedere deroghe per talune persone e taluni tipi di veicoli;
considerando che il regime previsto dalla direttiva potrebbe essere esteso ai veicoli stazionanti abitualmente nel territorio di un paese terzo per il quale gli uffici nazionali dei sei Stati membri abbiano concluso un accordo analogo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Lussemburgo, addi - 24 aprile 1972. Per il Consiglio Il Presidente G. THORN