Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 118 del 1962
Massime (1)
Massima n. 1675
- Legge ed atti equiparati
- Decreto delegato
- Decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, art. 4
- Temporanea attribuzione di poteri legislativi al governo
- Violazione degli artt. 76 e 77 costituzione
- Insussistenza
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Con il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, non fu concessa al Governo una delega legislativa, ma gli furono attribuiti poteri straordinari di carattere legislativo, avuto riguardo alla particolare situazione in cui il Paese si trovava nel periodo precedente al referendum istituzionale ed alla formazione dell'Assemblea costituente. Questa ultima riconobbe poi la giustificazione storica e giuridica del sistema provvisorio, dichiarando nella disp. trans. XV della Costituzione, che con l'entrata in vigore della carta costituzionale il detto decreto legge "si ha per convertito in legge". (Nella specie la Corte Costituzionale ha dichiarato, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, sul "divieto di abbattimento di alberi di olivo", emanato in forza dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, in transitoria XV della Costituzione; questione già dichiarata non fondata con sentenza n. 85 del 1962). Cfr.: Sent. 103/1957, 46/1960, 85/1962, e Ord. 14/1961.
Norme impugnate
- art. 4 decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151
- art. 4 decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475
Parametri
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, in relazione all'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, promossi con le seguenti ordinanze del Pretore di Scicli, tutte emanate il 6 ottobre 1961, notificate e comunicate, rispettivamente il 13 ed il 7 dello stesso mese, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 312 del 16 dicembre successivo:
1) nel procedimento penale a carico di Aprile Giuseppe (n. 186 del Reg. ord. 1961);
2) nel procedimento penale a carico di Padua Bartolomeo (n. 187 del Reg. ord. 1961);
3) nel procedimento penale a carico di Portelli Guglielmo (n. 188 del Reg. ord. 1961);
4) nel procedimento penale a carico di Guarino Giovanni (n. 189 del Reg. ord. 1961);
5) nel procedimento penale a carico di Manenti Guglielmo (n. 191 del Reg. ord. 1961);
Udita nella camera di consiglio del 27 novembre 1962 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
punto 1
Ritenuto che non si sono avute costituzioni di parte, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;
punto 2
Considerato che con sentenza del 3 luglio 1962, n. 85, la Corte ha dichiarato non fondata la questione in esame;
che tale decisione, non essendo state addotte nuove ragioni in contrario, va confermata;
punto 3
Visti gli articoli 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, in relazione all'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e ordina la restituzione degli atti al Pretore di Scicli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
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