Sez. 5, Sentenza n. 223 del 12/12/1966 Ud. (dep. 31/12/1966) Rv. 103126 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - PERIZIA - IN GENERE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - DISCREZIONALITA.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - PERIZIA - IN GENERE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - DISCREZIONALITA.*
Nessuna limitazione e posta dalla legge, in materia di prove, al libero convincimento del giudice nella percezione e nella valutazione dei fatti sottoposti al suo esame, di guisa che anche la decisione sulla opportunita o necessita di ricorrere all'ausilio di esperti in determinate materie e rimessa al suo discrezionale apprezzamento, col solo limite costituito dall'Obbligo della motivazione. In altri termini, il giudice e tenuto a disporre perizia solo se sia necessaria una indagine che richieda assolutamente particolari cognizioni di scienze ed altri particolari, il che comporta che la volonta del giudice non e in alcun modo vincolata al riguardo, allo stesso giudice essendo, al contrario, demandato per legge di avvalersi o meno di un ausiliare tecnico.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)