Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti
Testo in vigore al
Art. 11 Fondo di garanzia
1. Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualita' della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido o titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, a breve e medio termine. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo e' stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, sulla base degli orientamenti dettati dal comitato nazionale dei delegati in sede di approvazione del bilancio preventivo, ed il relativo provvedimento e' sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma precedente, si terra' conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, quale risultante da stima sommaria dell'ufficio tecnico erariale, al netto degli oneri in caso di vendita.
Art. 12 Variabilita' dei contributi
1. La percentuale di cui all'articolo 9, primo comma, lettera a), puo' essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro, ogni due anni, con effetto dal 1 gennaio successivo. Essa non puo' eccedere il 15 per cento. La prima variazione puo' avvenire nel 1983, con effetto dal 1 gennaio 1984.
2. La percentuale di cui all'articolo 10 puo' essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Essa non puo' eccedere il 5 per cento.
3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni due anni, sull'equilibrio della gestione.
5. Le percentuali di cui al presente articolo devono essere aumentate quando la misura delle entrate annue complessive non e' sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia.
6. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualita' delle pensioni erogate.
Art. 13 Soppressione di contributi
1. Il contributo di cui all'articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, ed all'articolo 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, cessa di avere applicazione col 31 dicembre 1985.
2. Il contributo e' dovuto soltanto in relazione agli elaborati redatti e sottoscritti da ingegneri ed architetti.
Art. 14 Rivalutazione dei redditi
1. Le entita' dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 15.
2. A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.1
3. La percentuale di cui sopra puo' essere variata con la procedura di cui all'articolo 12, secondo comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.
Art. 15 Rivalutazione delle pensioni e dei contributi
1. Con delibera del consiglio di amministrazione, gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno piu' recente preso in considerazione per calcolare la variazione medesima.
2. Con la stessa delibera, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito di cui all'articolo 2, quarto comma, all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 9, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 9, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire piu' vicine per i primi ed il secondo, e alle 10.000 lire piu' vicine per il terzo.
Art. 16 Comunicazioni obbligatorie alla Cassa
1. Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 9 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonche' il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA. Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti alla Cassa che nell'anno in esame non sono tenuti a presentare dichiarazione fiscale agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA relativamente ad attivita' professionale.
2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.
3. Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a societa' od associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 10, secondo comma.
4. Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, e' tenuto a versare alla Cassa, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. Tale somma e' ridotta ad un quarto se la comunicazione o la rettifica e' fatta entro novanta giorni dalla scadenza del termine ed e' accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo il disposto di cui all'articolo 17, secondo comma.
5. L'omissione, il ritardo oltre centottanta giorni e l'infedelta' della comunicazione non seguita da rettifica entro centottanta giorni costituiscono infrazione disciplinare. Gli ordini professionali competenti, su comunicazione della Cassa, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'albo fino all'adempimento.
6. Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalita' per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 17 e 24 della presente legge.
7. La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti gli ingegneri e architetti nonche' i pensionati.
8. Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione puo' dichiarare provvisoriamente l'entita' del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.
Art. 17 Pagamento dei contributi
1. I contributi minimi di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 10, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo.
2. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per meta' contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 16, e per l'altra meta' entro il 31 dicembre successivo.
3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo di conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa.
4. Il ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette.
5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 16, quarto comma.
6. La Cassa puo' provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 16, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.
7. Ai fini della riscossione la Cassa puo' in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.
8. Date e modalita' di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.5
Art. 18 Prescrizione dei contributi
1. La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 16.
Art. 19 Controllo delle comunicazioni
1. La Cassa ha facolta' di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi dieci anni.
2. La Cassa puo' altresi' inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all'articolo 16, quinto comma, ed e' sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.
Art. 20 Restituzione dei contributi
1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta' e che cessino dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 9 nonche' degli eventuali contributi individuali previsti dalla legislazione precedente.
2. Il rimborso spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati all'articolo 7 sempreche' i medesimi non abbiano titolo alla pensione indiretta conseguibile anche mediante ricongiunzione.
3. Sulle somme rimborsate e' dovuto l'interesse composto del cinque per cento dal 1 gennaio successivo ai relativi pagamenti.
Art. 21 Iscrizione alla Cassa
1. L'iscrizione alla Cassa e' obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la liberar professione con carattere di continuita'.
2. L'iscrizione alla Cassa avviene tanto d'ufficio, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato, quanto su domanda, ed ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuita'. L'iscritto, in caso di omessa domanda, e' tenuto a pagare una penalita' pari ad una volta e mezzo i contributi per ogni anno di ritardo.
3. Il Comitato nazionale dei delegati provvede ogni cinque anni, e per la prima volta nel secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare, se necessario, i criteri per accertare l'esercizio della libera professione.
4. Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento, dei consigli regionali, o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con piu' di 50.000 abitanti, sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuita' dell'esercizio professionale. Essi possono supplire alle deficienze di reddito rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'articolo 14 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 9, rapportato al reddito stesso, nonche' il contributo di cui all'articolo 10 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato.
5. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 9 e 10. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quarto comma.
6. Sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attivita' esercitata.
7. La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, puo' provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuita' dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti della anzianita' di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuita' non risulti dimostrata.
8. Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci.
Art. 22 Decorrenza del regime contributivo
1. I contributi minimi e percentuali di cui all'articolo 9 sono dovuti dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 23 Base del reddito per il passato
1. Agli effetti del calcolo delle pensioni secondo la presente legge, e' data facolta' di integrare alla misura di cui al primo comma dell'articolo 9, i versamenti contributivi individuali effettuati per gli anni anteriori a quello di cui all'articolo 22 e successivi al 1973.
2. Per gli anni 1973 e precedenti e' data facolta' di integrare i versamenti contributivi individuali effettuati in regime obbligatorio alla misura minima di cui al secondo comma dell'articolo 9.
3. Agli effetti del calcolo delle pensioni secondo la presente legge, per gli anni anteriori a quello di cui all'articolo 22, si assume quale reddito, ai fini di cui all'articolo 2, primo comma, e di cui alle altre norme che vi fanno riferimento:
a) per gli anni per i quali non siano state esercitate le facolta' di cui ai precedenti commi il decuplo del contributo individuale versato dall'iscritto per ciascuno degli anni da considerare in regime obbligatorio;
b) per gli anni per i quali sia stata esercitata la facolta' di cui al precedente secondo comma, il decuplo del contributo soggettivo minimo di cui al secondo comma dell'articolo 9.
Art. 24 Integrazione contributiva per il passato
1. Le facolta' di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 23 devono essere esercitate entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.4
2. In relazione alla facolta' di cui al primo comma dell'articolo 23, la domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilita', dalla comunicazione prevista dall'articolo 16, limitatamente ai redditi professionali ai fini IRPEF, relativamente a tutti gli anni a cui si vuole estendere l'integrazione contributiva. Nel caso di comunicazione infedele si applicano i disposti di cui all'articolo 16, quinto comma.
3. I conguagli dovuti devono essere corrisposti, a pena di decadenza, in unica soluzione, entro 6 mesi dalla data della richiesta della Cassa, nei modi di cui all'articolo 17, terzo comma.
Art. 25 Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie
1. Sono disciplinate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianita' che maturano dal 1 gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore.
2. Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al comma precedente sono regolate dalla normativa previgente; cosi' anche le relative pensioni di reversibilita' e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data.
3. Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidita' per le quali i presupposti si sono verificati, e la domanda sia stata presentata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Resta salva, nei limiti dei relativi presupposti, la facolta' di chiedere il ricalcolo secondo l'articolo 27 della presente legge.
5. Per coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1961 sono utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianita', anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale.
6. L'entita' della pensione e' commisurata all'anzianita' effettiva di iscrizione e contribuzione.
7. Per coloro che siano iscritti continuativamente alla Cassa dalla data di entrata in funzione della Cassa stessa si prescinde dalla condizione della antecedenza dell'iscrizione al compimento del quarantesimo anno di eta', di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b), ed all'articolo 7, quarto comma.
8. Gli iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge conservano il diritto:
1) alla pensione di vecchiaia con l'anzianita' minima di 20 anni;
2) alla pensione di inabilita' ed indiretta con l'anzianita' minima di:
a) due anni se iscritti prima del cinquantesimo anno di eta';
b) cinque anni, ovvero due anni ove l'evento sia conseguente ad infortunio, se iscritti devono il cinquantesimo anno di eta' ma prima del sessantesimo anno di eta'.
9. In caso di maturazione del diritto a pensione in virtu' dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia e commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione, con le modalita' di cui all'articolo 2;la pensione di inabilita' e indiretta e' liquidata con i criteri di cui rispettivamente agli articoli 4 e 7.
10. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 OTTOBRE 1990, N.290
Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo la pensione minima di vecchiaia e' fissata in lire tre milioni annui.
11. L'importo di cui al comma precedente e' comprensivo del supplemento di pensione previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 55.
12. I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e dell'articolo 6, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, non sono soggetti a rideterminazione in dipendenza delle variazioni delle pensioni per altro titolo percepite ma restano definitivamente acquisiti nella misura gia' in godimento.
13. 1 trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, e non ancora in godimento, saranno liquidati nella misura e con le modalita' stabilite prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 26 Decorrenza delle rivalutazioni
1. Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'articolo 25, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 15, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge.
2. La rivalutazione ai sensi dell'articolo 14 e' applicata anche ai trattamenti previdenziali di cui al penultimo e all'ultimo comma del precedente articolo 25.
3. Gli adeguamenti di cui all'articolo 15, secondo comma, sono disposti per la prima volta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Le entita' dei redditi di cui agli articoli 2, quarto comma, 4, secondo comma, e 9, primo e secondo comma, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge.
5. Per la prima applicazione dell'articolo 15, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge.
Art. 27 Ricalcolo delle pensioni
1. Coloro che abbiano maturato diritto a pensione di vecchiaia o di invalidita' od a pensione di reversibilita' o indiretta prima della data di cui all'articolo 25, primo comma, possono chiederne il ricalcolo secondo gli articoli 2, 4, 5 e 23, presentando domanda documentata alla Cassa, a pena di decadenza, entro l'anno solare successivo all'entrata in vigore della presente legge. Ove detta domanda non sia presentata, la pensione resta stabilita nella misura in atto, con le successive rivalutazioni.
2. Ai fini del ricalcolo, sono verificati i requisiti contributivi e calcolata l'entita' della pensione secondo le norme della presente legge che varrebbero per la sua concessione, riferite al momento dell'originaria maturazione e con l'osservanza dell'articolo 23: la pensione e' rivalutata secondo le norme della presente legge, e l'eventuale maggior misura di essa e' riconosciuta all'iscritto con effetto dalla domanda di ricalcolo.
3. Nei confronti di coloro che abbiano proseguito l'esercizio professionale dopo il pensionamento si applica l'articolo 2, sesto comma. Ai fini del calcolo dell'entita' della pensione secondo le norme della presente legge, si tiene conto della sola anzianita' effettiva, esclusi gli anni comunque riscattati.
Art. 28 Iscritti volontari
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato l'articolo 7 della legge 11 novembre 1971, n. 1046. Per coloro che alla data predetta si trovano iscritti nel ruolo degli iscritti volontari, il contributo e' determinato in misura pari al contributo obbligatorio minimo di cui al secondo comma dell'articolo 9 maggiorato di una somma pari a 2 volte l'importo minimo di cui al terzo comma dell'articolo 10.
2. Agli effetti del calcolo delle pensioni secondo la presente legge si assume quale reddito il decuplo del contributo soggettivo minimo di cui al secondo comma dell'articolo 9.
Art. 29 Durala in carica degli organi della Cassa
1. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e del comitato dei delegati della Cassa durano in carica cinque anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.
Art. 30 Disposizione finale
1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, o con essa comunque incompatibili.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 gennaio 1981
PERTINI
FORLANI - FOSCHI - ANDREATTA - REVIGLIO
Visto, il Guardasigilli: SARTI