Sez. 5, Sentenza n. 6685 del 06/03/1998 Ud. (dep. 08/06/1998) Rv. 211361 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI | Nozione di "atto vero" - Copie autentiche di atti pubblici - Reato - Esclusione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI
L'art. 490 cod. pen. sanziona la soppressione anche parziale degli atti pubblici, come tali intendendosi, ai sensi dell'art. 492 cod. pen., gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti. Va perciò esclusa la punibilità come delitto contro la fede pubblica della soppressione delle copie autentiche, quando non tengano luogo degli originali mancanti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 490, Cod. Pen. art. 492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)