Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 322 Procedimento per il delitto di falsa perizia
1. Quando il perito commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 373 del codice penale, si osservano le disposizioni dell'articolo 359, in quanto siano applicabili.
Art. 323 Facolta' delle parti private di nominare consulenti tecnici
1. La parte privata che vi ha interesse puo', per mezzo del suo difensore e a proprie spese, nominare un consulente tecnico.
2. La nomina del consulente tecnico puo' essere fatta in qualunque stato dell'istruzione formale, ma non oltre la scadenza del termine indicato nel primo capoverso dell'art. 372 o prorogato ai sensi del successivo capoverso. In caso d'istruzione sommaria la nomina del consulente tecnico puo' essere fatta fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento.
3. Non puo' essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'art. 315. Se una di tali persone e' stata nominata, il giudice istruttore fa notificare alla parte un invito a sostituirla. Fino a quando la sostituzione non sia avvenuta la nomina non ha effetto.
4. Della nomina e della sostituzione del consulente tecnico deve essere dato avviso al giudice istruttore e al pubblico ministero con dichiarazione scritta presentata nella cancelleria e nella segreteria.
5. Se le parti che intendono valersi della facolta' sono piu', esse non possono essere assistite da piu' di due consulenti tecnici complessivamente, eccetto il caso di conflitto d'interessi; se esiste o sorge conflitto di interessi, ciascun gruppo di parti, che hanno interessi comuni, non puo' essere assistito da piu' di due consulenti tecnici. Il giudice, occorrendo, provvede anche d'ufficio, con ordinanza, a far osservare questa disposizione.
Art. 324 Facolta' dei consulenti tecnici
1. Il consulente tecnico ha diritto di assistere alla perizia e, mentre vi assiste, puo' presentare al giudice istanze e fare osservazioni o riserve, delle quali deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato.
2. Quando la perizia non e' ancora iniziata o sta svolgendosi, il consulente tecnico puo' chiedere al giudice istruttore di sottoporre al perito quesiti specifici. Le istanze debbono essere fatte per iscritto ed il giudice deve provvedere con ordinanza.
3. Se e' nominato dopo che la perizia fu compiuta, il consulente tecnico ha facolta' di esaminare i pareri e le relazioni dei periti e di averne copia, a spese di parte.
4. In ogni caso il consulente tecnico puo' chiedere l'esame della persona o della cosa oggetto della perizia, anche quando questa sia stata compiuta senza che egli vi abbia assistito.
5. L'esame, se l'istanza e' accolta, deve avvenire in presenza del giudice istruttore, con l'assistenza, se del caso, del cancelliere e del perito, secondo le disposizioni dell'ordinanza del giudice.
6. In nessun caso la chiusura della istruzione puo' essere ritardata per l'esecuzione di tali provvedimenti.
Art. 325 Facolta' dei difensori in ordine alle osservazioni dei consulenti tecnici
1. I difensori delle parti interessate hanno facolta' di depositare nella cancelleria del giudice le osservazioni che sono state loro presentate dai rispettivi consulenti tecnici. Tale facolta' deve essere esercitata, a pena di decadenza, almeno sette giorni prima del dibattimento. Nel caso di istruttoria sommaria la detta facolta' deve essere esercitata, a pena di decadenza, prima che siano compiute le formalita' di apertura del dibattimento. Il processo verbale di deposito e' sottoscritto dal difensore.
Capo IV. Degli interpreti
Art. 326 Casi in cui e' ammessa la nomina di un interprete
1. Per interpretare uno scritto in lingua straniera ovvero in un dialetto non facilmente intelligibile il giudice nomina un interprete.
2. Se la persona che vuole o deve fare dichiarazioni o deposizioni non conosce la lingua italiana, il giudice nomina un interprete. La dichiarazione o deposizione puo' essere fatta per iscritto, nel quale caso e' inserita nel processo verbale con la versione eseguita dall'interprete.
3. L'interprete deve essere nominato anche quando il giudice ha conoscenza personale della lingua o del dialetto che si tratta d'interpretare.
Art. 327 Citazione dell'interprete
1. La prestazione dell'ufficio d'interprete e' obbligatoria.
2. La nomina e' comunicata all'interprete medianti notificazione del relativo decreto di citazione. Nei casi urgenti l'interprete puo' essere citato dal giudice oralmente, per mezzo dell'ufficiale giudiziario o di un agente di polizia giudiziaria.
Art. 328 Incapacita', incompatibilita' e ricusazione dell'interprete
1. Non puo' prestare ufficio di interprete, a pena di nullita':
1) il minore degli anni ventuno, che si trova in stato d'interdizione legale o giudiziale e chi e' affetto da infermita' di niente;
2) chi non puo' essere assunto come testimonio o ha facolta' di astenersi dal deporre nel procedimento e chi e' chiamato a deporre come testimonio o a prestare ufficio di perito nel procedimento medesimo;
3) chi fu interdetto dai pubblici uffici ovvero interdetto o sospeso dall'esercizio della professione o dell'arte per effetto di condanna penale e chi e' stato o si trova sottoposto a misure di sicurezza detentive o a liberta' vigilata.
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 315-bis.
Art. 329 Assunzione dell'interprete
1. Avuta la presenza dell'interprete, il giudice lo ammonisce a' termini dell'articolo 142 e lo avverte del dovere che egli ha di conservare il segreto sugli atti del suo ufficio; gli fa quindi prestare il giuramento, con la formula seguente:
2. Consapevole della responsabilita' che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di bene e fedelmente adempiere al vostro ufficio, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verita', e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per vostro mezzo o in vostra presenza.104
3. Immediatamente dopo il giudice chiede all'interprete le generalita' e lo invita a prestare il suo ufficio.
Art. 330 Termine per le traduzioni scritte; sanzione disciplinare
1. Per le traduzioni di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, il giudice puo' fissare all'interprete un termine per presentare la versione scritta e per giusta causa puo' prorogarlo.
2. L'interprete che non presenta la versione entro il termine predetto e' sostituito. Il giudice, senza ritardare il provvedimento di sostituzione, emette ordinanza con la quale condanna l'interprete al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma da lire cento a mille, dopo averlo citato a comparire, volendo, per discolparsi.
Art. 331 Procedimento per il delitto di falsa interpretazione
1. Quando l'interprete commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 373 del codice penale, si osservano le disposizioni dell'articolo 359, in quanto siano applicabili.
Art. 337 Formalita' relative al sequestro
1. Nel corso dell'istruzione il giudice puo' disporre anche d'ufficio con decreto motivato il sequestro di cose pertinenti al reato. Al sequestro il giudice puo' procedere personalmente e, occorrendo, con l'assistenza della forza pubblica. Puo' anche delegare con lo stesso decreto un ufficiale di polizia giudiziaria.
Art. 338 Sequestro in uffici postali o telegrafici
1. Il giudice puo' disporre il sequestro, negli uffici postali o telegrafici, di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o di altri oggetti di corrispondenza, che abbia ragione di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa o che comunque possano avere relazione con il reato.
2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve rimettere al giudice gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.
Art. 339 Accesso agli uffici telefonici, telegrafici e di radiotrasmissione
1. Quando procede per uno dei reati indicati all'articolo 226-bis, il giudice, con decreto motivato secondo quanto previsto dall'articolo 226-ter, puo' disporre, per assumere informazioni, intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni, l'accesso agli uffici od impianti telefonici, telegrafici e di radiotrasmissione indicati nella prima parte dell'articolo 226-quater.
2. Il magistrato procede personalmente alle operazioni, ovvero vi delega un ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Per le modalita' di esecuzione delle operazioni di verbalizzazione, di registrazione e di trascrizione si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 226-quater.
Art. 340 Sequestro presso banche o altri istituti
1. Il giudice puo' procedere al sequestro di titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa depositata, anche se contenuti in cassette di sicurezza, presso banche o altri istituti pubblici o privati, quando ritiene che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano inscritti al suo nome.
2. Il giudice ha facolta' di esaminare la corrispondenza e tutti gli atti e documenti della banca o dell'istituto per rintracciare le cose da sequestrare o per accertare altre circostanze utili alla scoperta della verita'. In caso di rifiuto, procede a perquisizione e al sequestro della corrispondenza e di quant'altro e' necessario.
3. Gli atti previsti dai commi precedenti possono essere compiuti, per delegazione, da ufficiali od agenti di polizia giudiziaria per verificare indizi o accertare reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico nonche' di criminalita' organizzata.
Art. 341 Sequestro presso i difensori e i consulenti tecnici
1. Presso i difensori e i consulenti tecnici non si puo' procedere al sequestro delle carte o dei documenti che hanno ricevuto in consegna per l'adempimento del loro ufficio, salvo che tali carte o documenti facciano parte del corpo del reato.
Art. 342 Dovere di esibizione da parte dei pubblici ufficiali e di altre persone
1. I pubblici ufficiali e impiegati, gli incaricati di un pubblico servizio e le persone indicate nell'art. 351 devono consegnare immediatamente all'autorita' giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se cosi' e' ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di essi per ragione del loro ufficio, incarico, professione od arte, salvo che dichiarino per iscritto anche senza motivazione che si tratta di segreto di Stato, ovvero di segreto di ufficio o professionale.
2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorita' procedente, se non la ritiene fondata, provvede a norma dell'articolo 352.
3. Quando la dichiarazione concerne un segreto d'ufficio o professionale, l'autorita' procedente, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non poter proseguire nella istruzione senza gli atti, i documenti o le cose, indicati nella prima parte di questo articolo, provvede agli accertamenti necessari, dopo i quali, se la dichiarazione risulta infondata, ordina il sequestro.
Art. 343 Copie di documenti sequestrati
1. Il giudice puo' far estrarre copie degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando mantiene il sequestro di questi, puo' autorizzare il cancelliere a rilasciare gratuitamente copie autentiche a coloro che li avevano in deposito.
2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dal giudice in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.
3. In ogni caso a persona o l'ufficio, presso cui fu eseguito il sequestro, ha diritto di avere un certificato dell'avvenuto sequestro.
4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o registro da cui non possa essere separato, e il giudice non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il cancelliere con l'autorizzazione del giudice spedisce agli interessati che li richiedano copie, estratti o certificati delle parti del volume o registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.
5. Al depositario o detentore e' consegnata gratuitamente, nel caso preveduto dal capoverso precedente, copia autentica del processo verbale di sequestro.
Art. 343-bis Riesame del decreto di sequestro
1. Avverso il decreto di sequestro previsto dall'articolo 337 e avverso il decreto di convalida previsto dal secondo comma dell'articolo 224-bis, l'imputato, l'indiziato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre al giudice competente richiesta di riesame, anche nel merito.
2. Competente a decidere sulla richiesta di riesame e' il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorita' giudiziaria che ha emesso il decreto o, qualora il sequestro sia stato operato dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorita' giudiziaria che ha convalidato il sequestro.
3. Il termine per la presentazione della richiesta di riesame e' di dieci giorni a decorrere dalla data di esecuzione del decreto dell'autorita' giudiziaria che ha disposto il sequestro o dalla data di notificazione della convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.
4. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 263-bis e dall'articolo 263-ter. La revoca del decreto di sequestro puo' essere parziale e non puo' essere disposta nei casi indicati dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.
5. Avverso l'ordinanza emessa dal tribunale possono proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato, l'indiziato, od i loro difensori, nonche' la persona alla quale le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla loro restituzione. II ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
Art. 344 Custodia delle cose sequestrate
1. Le cose sequestrate sono date in custodia al cancelliere.
2. Se il giudice riconosce che non e' possibile o che non conviene custodirle nella cancelleria, puo' ordinare che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, che non sia una delle persone indicate nell'articolo 159.
All'atto della consegna il giudice avverte il custode dell'obbligo di conservare e di presentare le cose ad ogni richiesta dell'Autorita' giudiziaria, e delle pene comminate dal codice penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Puo' anche imporre al custode una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta e' fatta menzione nel processo verbale. La cauzione e' ricevuta, con separato processo verbale, dal cancelliere.
Art. 345 Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate; cose deperibili
1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio d'istruzione e con le sottoscrizioni del giudice e del cancelliere.
2. Il giudice fa estrarre copia del documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi, o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti, e fa custodire in cancelleria gli originali dei documenti, disponendo quanto alle cose in conformita' dell'articolo precedente.
3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, il giudice ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.
Art. 346 Rimozione e riapposizione dei sigilli
1. Il giudice, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identita' e l'integrita' con l'assistenza del cancelliere. Dopo compiuto l'atto per cui fu necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dal cancelliere in presenza del giudice. Il giudice e il cancelliere appongono presso il sigillo la data e la loro sottoscrizione.
2. Per quanto non e' preveduto da questo capo, si osservano le norme degli articoli 622 e seguenti.