diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 11120 del 03/07/1981 Ud. (dep. 16/12/1981) Rv. 151321 - 01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - IPOTESI VARIE - NULLITÀ - ERRONEA MENZIONE DELLE NORME RIGUARDANTI IL REATO TENTATO - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONE: ESATTA INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO.*
Stato
decisa il 1981-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151321-01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - IPOTESI VARIE - NULLITÀ - ERRONEA MENZIONE DELLE NORME RIGUARDANTI IL REATO TENTATO - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONE: ESATTA INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO.*

L'erronea menzione nel capo di imputazione delle norme riguardanti il reato tentato non comporta la nullità della sentenza, qualora nella formulazione dell'imputazione medesima siano stati indicati tutti gli elementi della fattispecie del reato consumato. (nella specie nel capo d'imputazione erano indicati gli articoli di legge concernenti la truffa tentata e contestualmente erano precisati gli estremi di fatto della truffa consumata). (Conf. Mass. 137907, nella quale però si fa riferimento ad un caso di rapina tentata; sulla irrilevanza della mancata od erronea indicazione delle Disposizioni di legge Cfr. Mass. 144844, 121232, 114395, 111954, 110899, 110039, 108866, 101239; sulla nozione di "fatto" Cfr.Mass. 141476, 141475).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)