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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9114 del 19/05/2020 (Rv. 657675 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO | Funzione - Trattative per la cessione di quote sociali - Consegna di assegno bancario da parte di un terzo - Garanzia della serietà del comportamento di uno dei contraenti - Configurabilità.
Stato
decisa il 2020-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657675-01

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO

La promessa del fatto del terzo, ex art. 1381 c.c., si connota per la funzione di garanzia di un determinato risultato ed è pertanto configurabile laddove, nel corso delle trattative per la stipula di un contratto di vendita, un terzo estraneo consegni ad una delle parti contraenti un assegno bancario, la cui restituzione sia condizionata alla successiva effettiva conclusione dell'affare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1381

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)