Sez. 5, Sentenza n. 3342 del 12/02/2013 (Rv. 625263 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - CREDITI | Credito d'imposta già maturato ma non ancora utilizzato dal cedente - Trasferibilità in capo al cessionario - Ammissibilità - Fondamento - Continuità fiscale - Configurabilità.
AZIENDA - CESSIONE - CREDITI
In caso di cessione d'azienda, il credito d'imposta di cui all'art. 4 della legge n. 449 del 1997, concesso per l'incremento della base occupazionale alle piccole e medie imprese, per la parte già maturata, ma non ancora utilizzata dal cedente l'azienda, è trasferibile alla società - qualora quest'ultima prosegua la stessa attività - succeduta nella titolarità della stessa azienda, verificandosi una continuità anche fiscale tra le due aziende, come previsto dagli artt. 2559 cod. civ. e 58 del d.P.R. n. 917 del 1986.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2559, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 58, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)