diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8606 del 11/07/1997 Ud. (dep. 24/09/1997) Rv. 208581 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - PERSONA OFFESA | Unico elemento di prova - Possibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208581-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - PERSONA OFFESA

La deposizione della parte lesa può essere assunta, anche da sola, come prova, purché venga sottoposta ad indagine positiva circa la sua attendibilità. Ed invero, alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non si applicano le regole di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., che postulano la presenza di riscontri esterni, e tuttavia, atteso l'interesse di cui essa è portatrice, più rigorosa deve essere la valutazione ai fini del controllo di attendibilità rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di ogni testimone ed opportuno appare il riscontro in altri elementi probatori.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)