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Sez. 1, Sentenza n. 1154 del 19/05/1962 (Rv. 251902 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - RINVIO DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - CONDANNA ALLE SPESE DI LITE.*
Stato
decisa il 1962-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251902-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - RINVIO DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - CONDANNA ALLE SPESE DI LITE.*

L'articolo 91 del cod proc civ, non richiede, per la pronuncia delle spese, una decisione che attenga al merito, ma soltanto una pronuncia che chiuda definitivamente il processo davanti al giudice presso il quale il processo e pendente. Pertanto, anche la sentenza di appello che, per qualunque motivo, rimetta la causa davanti al giudice di primo grado, deve ritenersi conclusiva della fase del secondo grado e deve, quindi, contenere la pronunzia sulle spese giudiziali. (Conf 1604/61, 1341/61, 2304/59, 2202/59, 4674/57, 574/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)