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Sez. 1 - , Ordinanza n. 36790 del 15/12/2022 (Rv. 666253 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Valutazione di credibilità del richiedente - Traumi fisici o psichici da tortura - Valutazione della certificazione unitamente alle altre prove - Necessità - Criteri indicati dal Protocollo di Istanbul - Applicabilità.
Stato
decisa il 2022-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666253-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente che ha subito traumi fisici o psichici da tortura deve essere condotta sulla base dei criteri indicati dal Protocollo di Istanbul e, in particolare, la certificazione medico-legale deve essere considerata congiuntamente alle dichiarazioni rese dal richiedente, in sede di verbalizzazione delle domande e durante l'audizione, nonché alle informazioni sul Paese di origine e agli altri documenti o testimonianze portati all'attenzione dell'organismo accertante.

Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 4, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)