Sez. U, Sentenza n. 1672 del 15/03/1982 (Rv. 419502 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI - RAPPRESENTANZA DELLE REGIONI - ART. 107, COMMA TERZO, DEL D.P.R. N. 616 DEL 1977 - ABROGAZIONE EX ART. 10 DELLA LEGGE N. 103 DEL 1979 - ESCLUSIONE.*
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI - RAPPRESENTANZA DELLE REGIONI - ART. 107, COMMA TERZO, DEL D.P.R. N. 616 DEL 1977 - ABROGAZIONE EX ART. 10 DELLA LEGGE N. 103 DEL 1979 - ESCLUSIONE.*
L'art. 107 terzo comma del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sullo ordinamento regionale e l'organizzazione della pubblica amministrazione, che include le regioni a statuto ordinario fra gli enti dei quali l'Avvocatura dello stato può assumere la rappresentanza e difesa in giudizio, secondo il regime previsto per le amministrazioni non statali (artt. 43, 45 e 47 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611), non è stato abrogato dall'art. 10 della legge 3 aprile 1979 n. 103, recante modifiche dell'ordinamento della Avvocatura dello stato, atteso che tale ultima norma, nel prevedere che le funzioni dell'Avvocatura medesima nei riguardi della amministrazione statale sono estese alle regioni a statuto ordinario, ove decidano di avvalersene con apposita delibera, contempla la possibilità per dette regioni di conseguire l'applicazione dello intero regime processuale speciale regolante l'assistenza legale ed il patrocinio delle amministrazioni dello stato, ma non esclude, in difetto di quella delibera, la persistenza dello "ius postulandi" dell'Avvocatura secondo il regime richiamato dal suddetto art. 107.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 45, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 47, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 107, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)