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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 232 del 1995

Decisione
decisa il 1995-06-02, depositata il 1995-06-06
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:232
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 21522

  • Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)
  • Regime forfettario
  • Facoltà dell'amministrazione finanziaria di rettificare le dichiarazioni dei contribuenti
  • Accertamento induttivo dei ricavi operato sulla base di presunzioni
  • Desumibilità di queste ultime da uno o più elementi prescritti
  • Lamentata astrattezza dei dati sui quali si fonda l'accertamento induttivo, in relazione alla disciplina civilistica, di cui all'art. 2729, cod. civ., con conseguente lesione dei principi di eguaglianza e capacità contributiva nonché del diritto di difesa
  • 'Ius superveniens'
  • Restituzione degli atti al giudice 'a quo' per il riesame della rilevanza della questione.
Leggi la massima
Restituzione degli atti al giudice 'a quo', perché riesamini la rilevanza della sollevata questione alla luce del sopravvenuto art. 44 l. 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede modalità di definizione agevolata delle controversie in materia di imposta sul valore aggiunto. - O. nn. 231/1992 e 457/1992. red.: A.M. Marini

Norme impugnate

  • art. 2, n. 29) legge 17 febbraio 1985, n. 17

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma ventinovesimo, della legge 17 febbraio 1985, n. 17 (Conversione con modificazioni in materia di I.V.A. e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria) promossi con due ordinanze emesse il 28 febbraio e il 20 giugno 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Alessandria sui ricorsi riuniti proposti da Prosio Giancarlo e da La Camera Maria Rosa contro l'Ufficio I.V.A. di Alessandria iscritte rispettivamente ai nn. 153 e 154 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice relatore Renato Granata;
punto 1
Ritenuto che, con due ordinanze del 28 febbraio e 20 giugno 1991, la Commissione tributaria di primo grado di Alessandria - chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un avviso di accertamento in rettifica operato nei confronti rispettivamente, di M.R. La Camera e di G. Prosio, dal locale Ufficio I.V.A. ai sensi dell'art. 2, comma ventinovesimo, della legge 17 febbraio 1985, n. 17 - ha dubitato della costituzionalità della norma suddetta nella parte in cui questa consente all'Amministrazione di rettificare le dichiarazioni dei contribuenti in regime forfettario - anche "indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 39 del d.P.R. 1973 n. 600 e negli artt. 54, 55 d.P.R. 1972, n. 633" e, cioè, pur quando non risultino infedeltà di tali dichiarazioni o mancata emissione di fatture - "determinando induttivamente l'ammontare dei ricavi, in misura superiore a quella dichiarata, sulla base di presunzioni desunte da uno o più elementi" nella stessa disposizione elencati, quali "dimensione ed ubicazione dei locali destinati all'esercizio, beni strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzione degli addetti"; che, ad avviso del giudice a quo, l'eccessiva astrattezza dei dati sui quali nella specie si fonda l'accertamento induttivo, e l'assenza in essi dei requisiti di "gravità, precisione e concordanza" richiesti dall'art. 2729 del codice civile in tema di presunzioni, lascerebbero appunto inferire la vulnerazione dei precetti della capacità contributiva e di progressività dell'imposta (art. 53, primo e secondo comma, Cost.), dell'art. 24 (per la estrema difficoltà che avrebbe il contribuente di superare una presunzione siffatta), dell'art. 3 (per l'arbitraria discriminazione che ne conseguirebbe ai danni dei lavoratori autonomi, in specie artigiani, in regime forfettario); che i due giudizi possono riunirsi per l'identità della norma denunciata;
punto 2
Considerato che l'art. 44 della successiva legge 30 dicembre 1991, n. 413 prevede modalità di definizione agevolata delle controversie in materia di imposta sul valore aggiunto; che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza alla luce del citato ius superveniens (vedi già ordinanze n. 231, 457 del 1992).

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Commissione rimettente. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze