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Sez. 2, Sentenza n. 7505 del 25/08/1994 (Rv. 487766 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI | Inammissibilità dell'impugnazione principale - Impugnazione incidentale autonoma - Inefficacia - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487766-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI

L'inefficacia dell'impugnazione incidentale, prevista dall'art. 334, comma secondo cod. proc. civ. come conseguenza della inammissibilità di quella principale, riguarda l'impugnazione incidentale in senso stretto, tardivamente proponibile ai sensi del primo comma di detta norma, non anche la impugnazione incidentale notificata nel rispetto dei termini ordinari.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)