Sez. 3, Sentenza n. 6876 del 06/05/2003 (Rv. 562678 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE | Utilizzazione del locale da parte di rappresentanti o soggetti che operano per conto dell'imprenditore conduttore - Indennità di avviamento - Spettanza - All'imprenditore.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE
In relazione ad un contratto di locazione per uso non abitativo stipulato da un istituto di assicurazione, l'indennità di avviamento commerciale prevista dall'art. 34 della legge n. 392 del 1978 spetta all'imprenditore, anche nel caso in cui il locale sia utilizzato - per previsione contrattuale - per una attività comportanti il contatto diretto con il pubblico degli utenti e consumatori, svolta non direttamente ad opera dell'imprenditore, ma da parte di suoi rappresentanti, o di soggetti che comunque operano per suo conto (nel caso di specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito che aveva ritenuto spettante ad una impresa assicuratrice l'indennità di avviamento per alcuni locali da essa condotti in locazione, all'interno dei quali operava una agenzia della impresa stessa).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)