Sez. 1, Sentenza n. 4506 del 12/07/1986 (Rv. 447254 - 01)
TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) - BASE IMPONIBILE - REDDITI FONDIARI - ESCLUSIONE - IMMOBILI DESTINATI ALLO ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI - CONDIZIONI.*
TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) - BASE IMPONIBILE - REDDITI FONDIARI - ESCLUSIONE - IMMOBILI DESTINATI ALLO ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI - CONDIZIONI.*
L'assoggettamento dei redditi fondiari all'ILOR, secondo la previsione dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, trova deroga, ai sensi del quinto comma di tale articolo (il quale richiama l'art. 40 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, in tema di IRPEF), con esclusivo riguardo agli immobili che abbiano, come destinazione, quella di essere direttamente impiegati nello espletamento di attività tipicamente imprenditoriali, sì da non essere idonei a produrre un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti. Detta deroga, pertanto, non può essere invocata con riguardo ai redditi prodotti dagli immobili degli istituti autonomi per le case popolari, assegnati in locazione, in quanto tali immobili, oltre a svolgere una funzione strumentale rispetto alle finalità istituzionali di quegli enti, costituiscono nel contempo oggetto e risultato di un'attività di tipo imprenditoriale esercitata dagli enti medesimi. (Conf 1376/84).*
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 40, DPR 29/09/1973 num. 599 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)