Sez. 2, Sentenza n. 2105 del 13/06/1969 (Rv. 341391 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - APPARTENENZA ALLA COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA CAUSA PRINCIPALE - DIPENDENZA DALLO STESSO TITOLO DELLA DOMANDA PRINCIPALE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - APPARTENENZA ALLA COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA CAUSA PRINCIPALE - DIPENDENZA DALLO STESSO TITOLO DELLA DOMANDA PRINCIPALE - IRRILEVANZA.*
La domanda riconvenzionale, quando rientra nella Competenza del giudice al quale spetta di decidere sulla domanda attrice, e ammissibile, sia che dipenda dallo stesso titolo dedotto a fondamento dell'Azione principale, sia che dipenda da un titolo diverso. (nella specie, e stato ritenuto che la pretesa, ex art.843 cod.civ., di accedere nel fondo del vicino per riparare una canna fumaria, proposta in via riconvenzionale dal convenuto, e ricollegabile, sul piano giuridico, al diritto di proprieta che l'attore intende tutelare con la denuncia di danno temuto, in conseguenza dei difetti della canna fumaria). (V. 464-67, massima n.326410 2003-66, massima n.323890 1495-66, massima n.322973 1959-65 ed altre).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 843, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)