diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 119 del 1988

Decisione
decisa il 1988-01-14, depositata il 1988-01-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:119
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10301

  • Istruzione pubblica
  • Università
  • Incarico di assistente universitario
  • Cumulo con altro impiego statale
  • Retribuzione
  • Riduzione
  • Manifesta inammissibilità della questione.
  • D.P.R. 5 giugno 1965 n. 749, art. 25.
  • Cost., art. 3.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto norma già dichiarata, 'in parte qua', costituzionalmente illegittima. (Manifesta inammissibilità della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 25, d.P.R. 5 giugno 1965 n. 749, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che le retribuzioni, previste per gli assistenti universitari incari- cati, nel caso di cumulo con altro impiego consentito dall'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, vengano ridotte al 31% anziché stabilire che in tale ipotesi venga ridotta del terzo la retribuzione minore). - S. n. 30/1987.

Norme impugnate

  • art. 25 d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, quinto comma, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 ("Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 legge 5 dicembre 1964, n. 1268"), promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1983 dal T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, iscritta al n. 910 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1984; Visto l'atto di costituzione di Scisca Francesco; Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che il T.A.R. Sicilia, nel corso di un procedimento concernente il trattamento economico di un assistente universitario incaricato, con ordinanza emessa in data 15 aprile 1983, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 25 del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 ("Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del persnale statale, in applicazione dell'art. 3 legge 5 dicembre 1964, n. 1268"); che il giudice a quo rileva che, in base alla norma impugnata, quando l'incarico di assistente è conferito a persona che già ricopre un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, il compenso riguardante detto incarico è ridotto al 31%, dal che deriverebbe una irrazionale discriminazione in danno degli assistenti universitari incaricati, rispetto alla disciplina generale prevista per il cumulo di stipendi nel settore del pubblico impiego (art. 99 del t.u. 30 dicembre 1980, n. 312); che si è costituita la parte privata, chiedendo che venga dichiarata la fondatezza della questione;
punto 2
considerato che questa Corte, con sentenza n. 30 del 1987, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma de qua, nella parte in cui dispone che le retribuzioni, previste per gli assistenti universitari incaricati, nel caso di cumulo con altro impiego consentito dall'art. 13 della legge 13 marzo 1958, n. 349, vengano ridotte al 31% anziché stabilire che in tale ipotesi venga ridotta del terzo la retribuzione minore; che, pertanto, in conseguenza della già intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei sensi anzidetti, della norma oggetto dell'incidente sollevato, dal T.A.R. Sicilia con l'ordinanza in epigrafe, la questione è divenuta manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 25 del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 ("Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 legge 5 dicembre 1964, n. 1268"), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dal T.A.R. della Sicilia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988. Il presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze