Sez. 3, Sentenza n. 2283 del 05/07/1968 (Rv. 334564 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE- CONFLITTO DI GIUDICATI - MEZZO DI IMPUGNAZIONE - REVOCAZIONE- RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE- CONFLITTO DI GIUDICATI - MEZZO DI IMPUGNAZIONE - REVOCAZIONE- RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
In caso di giudicato sull'an formatosi in un giudizio separato da quello sul quantum, ove non sia stata sollevata la relativa eccezione, la violazione di tale giudicato (sostanziale) da parte del giudice d'appello in quest'ultimo giudizio, puo essere dedotta soltanto con la impugnazione per revocazione, a norma dell'art.395, n.5, cod.proc. civ. (contrarieta di giudicati), non essendo possibile prospettare la violazione del giudicato a mezzo del ricorso per Cassazione. (V 3053'59' 149'54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)