Sez. 1, Sentenza n. 1728 del 17/03/1982 (Rv. 419570 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI - PROTRAZIONE OLTRE DETERMINATI LIMITI DI TEMPO - FACOLTÀ DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO SENZA INDENNITÀ AD INIZIATIVA DELL'APPALTATORE - CONDIZIONI.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI - PROTRAZIONE OLTRE DETERMINATI LIMITI DI TEMPO - FACOLTÀ DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO SENZA INDENNITÀ AD INIZIATIVA DELL'APPALTATORE - CONDIZIONI.*
In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 30 secondo comma del d.P.R.16 luglio 1962 n.1063 (capitolato generale per le opere di Competenza del ministero dei lavori pubblici), il quale prevede la facoltà dell'appaltatore di chiedere lo scioglimento del contratto "senza indennità", per il protrarsi della sospensione dei lavori oltre determinati limiti di tempo, si riferisce all'ipotesi di sospensione disposta per ragioni di pubblico interesse o necessità (diversa da quella, contemplata nel primo comma della stessa norma, della sospensione disposta per cause temporanee ostative alla prosecuzione dei lavori a regola d'arte), e limitatamente al caso in cui detto protrarsi sia legittimo, in quanto correlato al perdurare di quelle ragioni, e non a fatto imputabile all'amministrazione committente. L'Esercizio di tale facoltà non abbisogna della preventiva formulazione di riserve, e può avvenire anche mediante domanda giudiziale, tenendo conto, in questo caso, che l'opposizione dell'appaltante allo scioglimento, ai sensi ed agli effetti della citata norma, resta soggetta all'Onere dell'allegazione e della prova, secondo il regime delle eccezioni in senso proprio.*
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)