diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 8677 del 09/01/2019 Cc. (dep. 27/02/2019) Rv. 275933 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Riconoscimento di condanna emessa all'estero - Reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2005 - Doppia incriminazione - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275933-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE

Il riconoscimento di sentenza emessa all'estero e la sua esecuzione in Italia è consentito, anche nei casi in cui per il reato non sia prevista la doppia incriminazione, solo a condizione che si tratti di pronuncia rispetto alla quale è applicabile "ratione temporis" la previsione dell'art. 8, legge 22 aprile 2005, n. 69, per effetto del rinvio formale contenuto nell'art. 11 d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato il rifiuto della consegna, ritenendo al contempo non suscettibile di riconoscimento in Italia la sentenza di condanna emessa in Grecia per un'ipotesi di acquisto di stupefacente destinato ad uso personale, rilevando che la condotta era stata commessa in epoca antecedente al 14 maggio 2005, data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2005, con la conseguente inapplicabilità, ai sensi dell'art. 40, comma 3, legge n. 69 del 2005, della deroga al principio della doppia incriminazione prevista dall'art. 8 legge n. 69 del 2005).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 40 com. 3 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 8, Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 10, Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)