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Sez. U, Ordinanza n. 26792 del 07/11/2008 (Rv. 605283 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Appalto pubblico - Controversia avente ad oggetto l'annullamento della proroga consensuale del contratto, in precedenza concordata - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605283-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La controversia in tema di appalto pubblico avente ad oggetto l'annullamento della proroga del contratto, in precedenza disposta ed accettata sulla base di una clausola contrattuale attributiva di tale facoltà, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, nonostante che l'atto della P.A. affermi di intervenire in regime di autotutela come conseguenza di una rinnovata valutazione della convenienza e degli interessi pubblici; siffatta controversia, infatti, attiene alla cessazione del contratto con l'appaltatore (ovvero all'accertamento del diritto dell'appaltatore a proseguire il rapporto), avendo l'amministrazione annullato un atto di esercizio di facoltà sorta dal contratto, incidendo su diritti soggettivi già sorti per effetto dell'accordo formatosi con l'accettazione del rinnovo.

Riferimenti normativi: Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)