Sez. 1 - , Ordinanza n. 12381 del 17/05/2017 (Rv. 646578 - 01)
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI | Intervento statale per l'edilizia a Napoli di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 - Oneri del contenzioso per alloggi ed opere infrastrutturali - Art. 22, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, conv. in legge n. 341 del 1995 - Trasferimento alla Provincia di Napoli - Operatività immediata - Esclusione - Previa attività amministrativa - Necessità - Conseguenze - Legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Fondamento.
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI
In tema di interventi per alloggi ed opere infrastrutturali seguiti al sisma del 1980, il subentro degli enti destinatari – nella specie, la provincia di Napoli – nei rapporti giuridici, attivi e passivi, ad essi inerenti è condizionato, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, ad una previa attività di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza e formale consegna delle opere, sicché, in mancanza, restano a carico dello Stato gli oneri del contenzioso per tutte le controversie relative al trasferimento delle "opere" in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali, secondo la norma speciale di cui all'art. 42, comma 3, della l. n. 144 del 1999.
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST., Decreto Legge 23/06/1995 num. 244 art. 22 com. 2, Legge 08/08/1995 num. 341, Decreto Legisl. 20/09/1999 num. 354 art. 8 CORTE COST., Legge 17/05/1999 num. 144 art. 42 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)