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Sez. 2 - , Sentenza n. 11659 del 14/05/2018 (Rv. 648396 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Abuso edilizio - Distinzione fra abuso primario e secondario ai fini della trasferibilità ex art. 2932 c.c. - Rilevanza – Richiesta di condono pendente con versamento oblazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2018-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648396-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 40 l. n. 47 del 1985, può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. nel caso in cui l'immobile abbia un vizio di regolarità urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione, dovendosi distinguere, anche quando sia stata presentata istanza di condono edilizio con versamento della somma prevista per l'oblazione e la pratica non sia stata definita, tra ipotesi di abuso primario, relativo a beni immobili edificati o resi abitabili in assenza di concessione, e abuso secondario, caratterizzato dalla circostanza che solo una parte di unità immobiliare già esistente abbia subito modifica o mutamento di destinazione d'uso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1996 num. 622 art. 2 com. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)