Sez. 2 - , Sentenza n. 26065 del 16/12/2016 (Rv. 642163 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - IN GENERE | Ordinanza riservata - Errore nell'indicazione dell'udienza di rinvio - Violazione del contraddittorio - Esclusione - Condizioni - Individuabilità della data corretta con l'uso dell'ordinaria diligenza – Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - IN GENERE
L’erronea indicazione della data di fissazione dell’udienza di trattazione, contenuta in un’ordinanza resa a scioglimento di una riserva di pronuncia, non comporta alcuna violazione del contraddittorio allorché si tratti di errore materiale che non rende la data dell'ulteriore corso del giudizio talmente incerta da impedire alla parte destinataria della comunicazione di individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la successiva udienza che il giudice intendeva effettivamente indicare. (Nella specie, la S.C. ha escluso ogni nullità conseguente all’erronea fissazione, a seguito di riserva, di un’udienza per la prosecuzione del giudizio con data relativa all’anno precedente a quello in cui era stata assunta la riserva medesima, risultando, peraltro, esattamente specificato, nel relativo biglietto di cancelleria, l'anno in corso ai fini della corretta individuazione della data di rinvio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 289
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)