Sez. 1, Sentenza n. 1976 del 22/02/2000 (Rv. 534217 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Cause relative a diritti di obbligazione - Incompetenza - Sollevamento dell'eccezione - Oneri del convenuto.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO
Nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto che eccepisce la incompetenza per territorio ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi criteri concorrenti previsti dalla legge la cui scelta spetta all'attore, con la conseguenza che il difetto di tale specifica contestazione determina il radicarsi della competenza presso il giudice adito in base al profilo non contestato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)