Sez. 2, Sentenza n. 5950 del 11/10/1986 (Rv. 448318 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE - EFFETTI - DIFFERENZE CON IL CONTRATTO PRELIMINARE UNILATERALE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE - EFFETTI - DIFFERENZE CON IL CONTRATTO PRELIMINARE UNILATERALE.*
Il patto d'opzione, disciplinato dall'art. 1331 cod. civ., il quale ha in comune con il cosiddetto contratto preliminare unilaterale l'assunzione dell'obbligazione da parte di un solo contraente, si distingue per l'eventuale successivo "iter" della vicenda negoziale, in quanto, a differenza di detto preliminare unilaterale, che è contratto perfetto ed autonomo rispetto al contratto definitivo, l'opzione medesima configura elemento di una fattispecie a formazione successiva, costituita inizialmente da un accordo avente ad oggetto l'irrevocabilità della proposta e poi dall'accettazione del promissario, che, saldandosi con la prima, perfeziona il contratto (sempreché venga espressa nella Forma prescritta per il contratto stesso, e, quindi, nel caso di trasferimento immobiliare, per iscritto). (V 3625/83, mass n 428512).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1331, Cod. Civ. art. 1351
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)