Sez. 2, Sentenza n. 2782 del 29/12/1970 (Rv. 349270 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - PROPOSIZIONE IN PRIMO GRADO DELL'AZIONE DI RIDUZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - CONTRODEDUZIONE IN APPELLO DELLA NORMATIVA DELLA CAUTELA SOCINIANA - NOVITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - PROPOSIZIONE IN PRIMO GRADO DELL'AZIONE DI RIDUZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - CONTRODEDUZIONE IN APPELLO DELLA NORMATIVA DELLA CAUTELA SOCINIANA - NOVITA - ESCLUSIONE.*
Qualora, per contrastare gli effetti dell'Azione di riduzione di Disposizioni testamentarie proposta dai legittimari si faccia richiamo, per la prima volta in appello, alla disposizione dell'art 550 cod civ o lascito eccedente la porzione disponibile), non si valicano i limiti della domanda fatta valere in primo grado, cioe non si ha domanda nuova, come tale improponibile per la prima volta in appello. Invero, perche si abbia domanda nuova occorre che si faccia valere davanti al giudice di secondo grado una pretesa diversa e piu ampia, che alteri i presupposti della domanda formulata in prime cure e, modificando interamente i termini della controversia, introduca nel processo di appello un nuovo e piu ampio petitum sulla cui decisione verrebbe a mancare alle parti la garanzia del doppio grado di giurisdizione, oppure che, pur restando fermo il petitum, si introduca una situazione di fatto diversa da quella prospettata in primo grado, che alteri il fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio ed apra un nuovo tema di indagine.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 558, Cod. Civ. art. 550, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)