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Ordinamento giudiziario militare

Testo in vigore al

Art. 13 Cessazione dall'ufficio di giudice

1. L'ufficio di presidente o di giudice cessa, se l'ufficiale che ne e' investito:

  1. 1° non ha piu' residenza nella circoscrizione territoriale del tribunale;

  2. 2° e' promosso;

  3. 3° ha cessato dal servizio;

  4. 4° e' incorso nella sospensione dal grado o dall'impiego, o nella perdita del grado.

2. Il presidente e i giudici nominati in sostituzione di quelli, che cessano dalla carica a norma di questo articolo, durano nella funzione per il tempo che rimaneva ai sostituiti per compiere il biennio, per il quale erano stati nominati.

Art. 14 Composizione del collegio giudicante

1. Il tribunale militare territoriale giudica con l'intervento:

  1. 1° del presidente;

  2. 2° di un giudice relatore;

  3. 3° di tre giudici militari.

2. Almeno due dei tre giudici militari devono essere ufficiali superiori, salvo che trattisi di giudizio a seguito di opposizione proposta contro un decreto penale di condanna.

3. I giudici sono designati dal presidente del tribunale.

Art. 20 Assistenza di giudici supplenti

1. Nei dibattimenti che prevedonsi di lunga durata; il presidente ha facolta' di disporre che uno o piu' giudici assistano all'udienza in qualita' di supplenti. Questi pero' non possono prendere parte alla votazione, tranne che per impedimento sopraggiunto ai giudici; che compongono il tribunale.

2. In caso di mancanza, assenza, incompatibilita' o altro impedimento di alcuno dei giudici, i supplenti lo sostituiscono per ordine di maggior grado, e, a parita' di grado per ordine di maggiore anzianita'.

Sezione II. Dell'ufficio di presidenza.

Art. 24 Norma generale

1. L'ufficio del pubblico ministero presso ogni tribunale militare territoriale si compone del procuratore militare del Re Imperatore e di uno o piu' vice procuratori militari e sostituti, appartenenti alla magistratura militare.

Sezione IV. Dell'ufficio di istruzione.

Art. 25 Norma generale. Procedimento a carico di ufficiali generali

1. L'ufficio di istruzione presso ogni tribunale militare territoriale si compone di uno o piu' giudici istruttori, appartenenti alla magistratura militare.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 MAGGIO 1981, N. 180.

Sezione V. Dell'ufficio di cancelleria.

Art. 26 Funzioni di cancelleria. funzionari che le esercitano

1. Le funzioni di cancelleria, presso i tribunali militari territoriali e gli uffici che in essi sono costituiti, sono esercitate da cancellieri, appartenenti al personale della giustizia militare.

Sezione VI. Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.

Capo II. Dei tribunali militari di bordo.

Art. 28 Organi della giurisdizione militare di bordo

1. La giustizia penale militare sulle Regie navi e' amministrata dai tribunali militari di bordo, che si costituiscono ogni qualvolta si debba procedere per un reato di loro competenza.

Art. 29 Composizione dei tribunali militari di bordo

1. I tribunali militari di bordo si compongono:

  1. 1° di un presidente, capitano di vascello o capitano di fregata;

  2. 2° di quattro giudici, di cui due ufficiali superiori e due tenenti di vascello o capitani.

2. In ogni caso, i due giudici ufficiali superiori devono essere meno elevati in grado, o di grado eguale ma meno anziani, del presidente.

Art. 30 Composizione del tribunale in relazione al grado dell'imputato

1. Se l'imputato ha grado di tenente di vascello o capitano, o grado superiore, il tribunale si compone in modo che il presidente sia superiore di almeno due gradi all'imputato, due giudici gli siano superiori almeno di un grado e due siano almeno di grado eguale, ma piu' anziani.

2. I quattro giudici indicati nel comma precedente devono essere meno elevati in grado, o di grado eguale ma meno anziani, del presidente.

3. In caso di mancanza di ufficiali del grado indicato nel primo comma per la funzione di presidente, tale funzione e' esercitata dall'ufficiale piu' elevato in grado, purche' superiore almeno di un grado all'imputato.

Art. 31 Composizione del tribunale in relazione ai fatti di carattere marittimi

1. Se il fatto, che forma oggetto dell'imputazione, ha carattere marittimo, il presidente e i giudici sono scelti tra gli ufficiali del corpo di stato maggiore.

Art. 32 Composizione del tribunale in relazione ai fatti di carattere aeronautico

1. Se il fatto, che forma oggetto dell'imputazione, ha carattere aeronautico, si osservano le norme seguenti:

  1. 1° se la nave e' dislocata nelle acque del Regno, il giudizio e' rimesso al tribunale militare territoriale del luogo dove la nave e' dislocata o, se era in navigazione, del luogo del primo approdo;

  2. 2° se la nave e' dislocata fuori delle acque del Regno, il giudizio e' rimesso al tribunale militare di bordo, salvo che i Ministri interessati richiedano il procuratore generale militare del Re Imperatore perche' provochi la designazione, da parte del tribunale supremo militare, di un tribunale militare territoriale.

2. Quando il giudizio deve avvenire a bordo, il tribunale e' composto del presidente, appartenente al corpo di stato maggiore della Regia marina, e di quattro giudici appartenenti agli ufficiali della Regia aeronautica imbarcati. In caso di mancanza di ufficiali della Regia aeronautica, i giudici sono scelti fra gli ufficiali della Regia marina.

Art. 33 Composizione del tribunale in relazione all'appartenenza

1. degli imputati a forze armate diverse dalla Regia marina).

2. Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, se l'imputato appartiene a una forza armata imbarcata diversa dalla Regia marina, uno dei giudici deve appartenere alla stessa forza armata a cui appartiene l'imputato.

3. Ove trattisi di piu' imputati, tutti appartenenti a forze armate diverse dalla Regia marina, due giudici devono appartenere alle altre forze armate, dandosi la preferenza a quelle a cui appartengono gli imputati piu' elevati in grado, o, a parita' di grado, il maggior numero di imputati, o infine, a parita' di grado e di numero, i piu' anziani nel grado, o, qualora trattisi di non graduati, nel servizio.

4. In caso di mancanza di giudici della forza armata a cui appartiene l'imputato, i giudici mancanti sono sostituiti da ufficiali pari grado della Regia marina.