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Sez. 1, Sentenza n. 43874 del 21/10/2005 Cc. (dep. 01/12/2005) Rv. 232890 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Computo del termine - "pena inflitta" - Nozione - Incidenza delle modifiche a seguito di condono- Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232890-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di estinzione della pena, ai fini del computo del termine, per pena deve intendersi quella concretamente irrogata dal giudice di cognizione ne consegue che il termine rimane invariato qualora, contestualmente o successivamente, la pena venga condonata o commutata in altra specie ai sensi dell'art. 174 cod. pen., in quanto tali evenienze non incidono sull'entità oggettiva della violazione penale e sulla valutazione di essa data dal giudice della cognizione, unico organo deputato a valutare il fatto in tutti i suoi elementi e a graduare l'entità della sanzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 172, Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)