Sez. 2, Sentenza n. 12113 del 13/11/1991 (Rv. 474610 - 01)
Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Testamento in genere - Revocazione delle disposizioni testamentarie - Tacita - Testamento posteriore - In genere | Mancata revoca espressa del testamento precedente - Conservazione delle disposizioni precedenti compatibili - Limiti.
Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Testamento in genere - Revocazione delle disposizioni testamentarie - Tacita - Testamento posteriore - In genere
Nel disporre che il testamento posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo soltanto le disposizioni incompatibili, l'art. 682 cod. civ. fissa un principio generale di conservazione delle disposizioni precedenti e di loro coesistenza con quelle nuove che circoscrive la possibilità di ritenere caducate le une per effetto delle altre al solo caso in cui esse risultino, in concreto, sicuramente inconciliabili e che consente, inoltre, di ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento anteriore in conseguenza dell'incompatibilità di alcune sue disposizioni con altre del testamento successivo esclusivamente nel caso in cui sia positivamente accertato che non è configurabile una sopravvivenza del suo contenuto superstite a fronte delle mutilazioni derivanti dalla predetta incompatibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 682, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)