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Sez. 2, Sentenza n. 12346 del 27/05/2009 (Rv. 608556 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Giudizio ereditario - Deduzione della non integrità del contraddittorio - Modalità - Generica assunzione di esistenza di litisconsorti pretermessi - Insufficienza - Onere di indicazione degli altri eredi e delle ragioni del litisconsorzio - Necessità.
Stato
decisa il 2009-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608556-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

In tema di litisconsorzio necessario, la parte che, nel giudizio in materia ereditaria, deduca la non integrità del contraddittorio a causa della mancata partecipazione di un coerede, non può genericamente assumere l'esistenza di litisconsorti pretermessi, ma ha l'onere di indicare le persone degli altri eredi, oltre quelli che, in tale qualità, partecipino al giudizio, e di specificare le ragioni di fatto e di diritto della necessità di integrazione, le quali non debbono apparire "prima facie" pretestuose.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)