Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario
Testo in vigore al
Art. 13 Vendite dirette
1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette inviano alla regione ove e' ubicata l'azienda entro il 15 maggio di ciascun anno una dichiarazione redatta secondo l'allegato 5 dalla quale risultino i quantitativi di latte e di prodotti lattieri venduti.
2. I produttori aderenti ad associazioni inviano entro il 15 maggio di ciascun anno le predette dichiarazioni anche all'associazione di appartenenza, ed alla regione ove ha sede l'associazione medesima.
3. In caso di mancato rispetto del termine prescritto nel comma 1, le regioni applicano la sanzione prevista dall'art. 4 del regolamento CEE n. 536/1993, con le modalita' indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 11 della legge n. 468/1992.
4. Ove il produttore non abbia ancora trasmesso, entro il 1 luglio, la predetta dichiarazione, la regione diffida l'interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ad adempiere tale obbligo.
5. Ove il produttore non assolva l'obbligo entro trenta giorni dal ricevimento della predetta raccomandata, decade dal diritto alla quota con effetto dal periodo successivo.
6. In tal caso la quota confluisce nella riserva regionale.
7. Le regioni devono far pervenire all'AIMA entro il 15 dicembre di ciascun anno l'elenco dei produttori decaduti dalla quota.
8. Entro il 31 agosto di ciascun anno il produttore e' tenuto a versare nella contabilita' speciale di cui all'art. 9, comma 3, della legge n. 468/1992 l'importo del prelievo supplementare da lui dovuto.
Art. 14 Ricevute di versamento
1. Gli acquirenti ed i produttori titolari di quota per le vendite dirette entro dieci giorni dal versamento del prelievo supplementare debbono inviare copia della ricevuta alle competenti regioni, nonche' all'AIMA.
2. Gli acquirenti debbono altresi' allegare un elenco da cui risultino i produttori cui si riferiscono i versamenti nonche' il quantitativo sottoposto al prelievo supplementare per ciascun produttore.
3. Le regioni, acquisite le ricevute dei versamenti effettuati a titolo di prelievo supplementare sono tenute a verificarne l'esattezza sulla base delle dichiarazioni inviate dagli acquirenti e dai produttori nonche' sulla base delle delibere delle associazioni di produttori.
4. Le regioni svolgono altresi', mediante apposite procedure informatizzate, i necessari controlli tesi ad individuare i casi di omesso o erroneo versamento del prelievo supplementare.
Art. 15 Ritardato pagamento
1. Gli acquirenti che effettuano il pagamento del prelievo supplementare dovuto dopo i termini prescritti dall'art. 5 della legge n. 468/1992, considerato anche quanto disposto nell'art. 12, comma 4, del presente regolamento, sono tenuti al pagamento di una ulteriore somma, pari al 30 per cento del prelievo dovuto.
2. Gli acquirenti devono inoltre versare gli interessi, applicando il tasso ufficiale di sconto in vigore l'ultimo giorno entro il quale il versamento doveva essere effettuato, calcolati sull'intero prelievo dovuto.
3. Gli interessi decorrono dal termine entro cui il versamento doveva essere effettuato.
4. L'importo di cui al comma 1 e gli interessi devono essere versati separatamente dal prelievo supplementare, secondo modalita' prescritte dalle regioni.
5. Le regioni, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 536/1993 provvedono a far affluire separatamente i predetti importi all'AIMA, indicando distintamente le somme ascrivibili all'applicazione del comma 1 e gli interessi.
6. Le regioni, nell'ambito delle loro funzioni di controllo, garantiscono la puntuale osservanza delle presenti disposizioni.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le vendite dirette.
Art. 16 Controlli
1. Le regioni effettuano un controllo sistematico, mediante procedure informatizzate, di tutte le dichiarazioni trasmesse ai sensi dei precedenti articoli 7 e 13.
2. Tale controllo e' finalizzato ad individuare eventuali discordanze con il contenuto dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992 ed a consentire un puntuale riscontro dei versamenti effettuati dagli acquirenti e dai produttori.
3. Le regioni effettuano inoltre specifici controlli presso gli acquirenti, i produttori e le associazioni di produttori, con le modalita' appresso indicate.
4. I funzionari delle regioni incaricati dello svolgimento di compiti di controllo relativi all'applicazione della normativa sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino devono essere muniti di documento di riconoscimento rilasciato dall'ufficio di appartenenza.
5. L'accesso nelle sedi, impianti, aziende, magazzini od altri locali e' inteso a consentire ispezioni documentali, verifiche e riscontri utili per la rilevazione di eventuali infrazioni.
6. Tali controlli vertono, per quanto riguarda gli acquirenti ed i produttori, sulla contabilita' specifica tenuta, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, i cui dati debbono trovare riscontro nella documentazione commerciale, nella contabilita' generale, nei registri IVA e nel libro magazzino, se obbligatorio, nonche' nella contabilita' che l'imprenditore tiene in relazione alle dimensioni e alla natura dell'impresa.
7. La contabilita' specifica tenuta ai sensi del precedente art. 10 deve altresi' trovare piena corrispondenza nelle dichiarazioni di cui al comma 1.
8. A tal fine ogni regione acquisisce dalle altre regioni gli elementi relativi alle dichiarazioni dell'acquirente riguardanti produttori la cui azienda e' ubicata nel territorio delle regioni stesse.
9. I controlli relativi alle associazioni di produttori vertono sui libri sociali, in particolare sul libro dei soci, che consente la verifica del movimento dei soci (ammissione, recesso, decadenza, ecc.) e sul libro del consiglio di amministrazione che consente la verifica dei verbali delle deliberazioni.
10. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale, di cui all'allegato fac-simile 6, da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite nonche' le osservazioni o riserve apposte dai titolari o rappresentanti dell'azienda sottoposta a controllo.
11. Questi ultimi devono sottoscrivere il verbale ovvero far constatare i motivi della mancata sottoscrizione.
12. Agli stessi deve essere rilasciata copia del verbale.
13. Il numero dei controlli effettuati ai sensi del comma 3 non deve essere inferiore, ogni anno, al 40 per cento del numero degli acquirenti ed al 5 per cento del numero dei produttori titolari di una quota vendite dirette presenti nel territorio regionale.
Art. 17 Trasferimenti di quota
1. In conformita' all'art. 8, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 3950/1992, che prevede la facolta', per lo Stato membro, di applicare misure che consentano un trasferimento delle quote indipendentemente dall'azienda, specificatamente allo scopo di perseguire la ristrutturazione del settore, la facolta' di trasferire la quota indipendentemente dall'azienda e' concessa agli operatori agricoli nel rispetto dei criteri obiettivi e nell'ambito dei limiti territoriali di seguito determinati.
2. La facolta' di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 468/1992, puo' essere esercitata soltanto a condizione che i trasferimenti avvengano all'interno di ciascuna regione e senza comportare spostamenti di quote dalle aree montane o svantaggiate alle altre aree o viceversa. Tali limitazioni non si applicano, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n. 468/1992, nel caso in cui l'acquirente sia ubicato in zone montane.
3. La possibilita' di acquisto o affitto di cui al comma 1 e' altresi' limitata, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 468/1992 alle aziende la cui produzione lattiera non superi il limite di trenta tonnellate annue per ettaro di superficie agraria utilizzata.
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 552, CONVERITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1996, N. 642.
5. Al fine di evitare che trasferimenti di quote senza azienda possano determinare aumenti della produzione lattiera, i produttori, titolari di quota, per i quali l'amministrazione abbia accertato l'abbandono della produzione da un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi al momento dell'esercizio del diritto di cedere la quota, restano esclusi, fatta salva l'applicazione del comma 9, dalla possibilita' di cedere o affittare la propria quota.
6. Non possono comunque essere considerati produttori ai fini del presente regolamento coloro che, non avendo commercializzato latte o prodotti lattieri nel corso della campagna 1988-89, sono da considerarsi non piu' in produzione e ad essi non puo' essere attribuita la titolarita' di alcuna quota.
7. Ai fini di verificare la sussistenza del diritto alla titolarita' della quota, l'eventuale abbandono della produzione e' accertato nell'ambito di un periodo di osservazione di dodici mesi, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 468/1992, salvi i casi di forza maggiore o di impossibilita' sopravvenuta di cui al medesimo art. 2, comma 4, antecedenti il termine massimo del 30 novembre 1993, previsto per l'esercizio del diritto di cessione o locazione della quota relativamente al periodo 1993-94. Pertanto, si procede alla sospensione della quota di cui figurano titolari i produttori diversi da quelli contemplati al comma 6, che abbiano cessato la produzione nel periodo intercorrente tra il 1 dicembre 1992 ed il 30 novembre 1993.
8. Nei confronti dei produttori di cui al comma 7 si provvede all'esito degli accertamenti, alla revoca dell'assegnazione della quota, fatta salva la possibilita' di fornire la prova certa, anche attraverso l'esibizione di fatture od altra documentazione commerciale, che l'imprenditore abbia prodotto e commercializzato nel periodo intercorrente tra il 1 dicembre 1992 e il 30 novembre 1993 una quantita' di latte o prodotti lattieri di ragionevole consistenza.
9. I produttori che, nelle more del procedimento di cui al comma 7, volessero alienare o affittare la propria quota, comunque entro il termine del 30 novembre di cui all'art. 10, comma 6, della legge n. 468/1992, sono tenuti ad inviare all'AIMA, contestualmente alla comunicazione di cui agli articoli 18 e 20 del presente regolamento, idonea prova documentale di avere prodotto e commercializzato latte o prodotti lattieri nel suddetto periodo di osservazione.
10. Le parti acquirenti e locatarie hanno l'onere di accertare la sussistenza, in capo al cedente o al locatore, del requisito della titolarita' della quota ai sensi del presente regolamento.
11. Le quote revocate ai sensi del comma 8 confluiscono nella riserva nazionale, la cui disciplina giuridica e' determinata con successivo regolamento ministeriale, per essere riutilizzate con prioritaria considerazione per le aree svantaggiate, ed in particolare per quelle di montagna, incise dalla revoca dell'assegnazione.
Art. 18 Vendita della quota
1. Il produttore puo' vendere totalmente o parzialmente la quota latte senza alienare l'azienda agricola, nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, dall'art. 10 della legge n. 468/1992, e dal presente regolamento.
2. Possono essere ceduti i soli quantitativi di riferimento indicati come quota A nei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992.
3. Per il primo periodo di applicazione del regime (1 aprile 1993-31 marzo 1994), i quantitativi di riferimento di cui al comma precedente, sono quelli assegnati dall'AIMA per mezzo del bollettino n. 3 del 31 luglio 1993.
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 552, CONVERITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1996, N. 642.
5. La vendita della quota latte deve risultare da apposita scrittura privata con firme autenticate da allegarsi in copia alla comunicazione che l'acquirente della quota e' tenuto ad inviare entro i termini di cui all'art. 10, comma 6, della citata legge, con raccomandata, alla regione ove e' ubicata l'azienda.
6. Comunicazione dell'avvenuta vendita deve essere altresi' fatta dalle parti interessate all'AIMA.
7. Le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate entro quindici giorni dalla stipula del contratto di vendita.
8. Hanno effetto per il periodo successivo di applicazione delle quote esclusivamente le vendite concluse entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicate alle regioni ed all'AIMA entro il 15 dicembre.
9. Le regioni, verificata l'idoneita' della predetta documentazione, ed il rispetto normativa, fanno pervenire all'AIMA, entro il 15 gennaio di ciascun anno l'elenco delle vendite perfezionatesi entro il 30 novembre dell'anno precedente, evidenziando la riduzione del 15 per cento prescritta dal comma 10 dell'art. 10 della legge n. 468/1992, per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992.
10. L'AIMA entro il medesimo termine di cui al precedente comma, effettua i necessari controlli al fine di verificare che il quantitativo di riferimento oggetto della vendita corrisponda effettivamente al quantitativo cui ha diritto il cedente in base alla legge n. 468/1992.
11. Il controllo dell'AIMA puo' comportare anche variazioni rispetto ai quantitativi indicati nei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992, ove venga riscontrata l'esistenza di errori nel bollettino medesimo.
12. La validita' della cessione delle quote latte e' subordinata all'esito dei controlli di cui ai precedenti commi.
13. Limitatamente alla campagna in corso, l'AIMA entro il 28 febbraio 1994 invia ai produttori ed alle regioni interessate, una comunicazione in merito all'esito dei controlli effettuati.
14. Qualora le regioni procedano all'attribuzione di nuove quote ai soggetti di cui all'art. 10 della legge n. 468/1992 utilizzando la riserva regionale, informano l'AIMA al fine dell'aggiornamento dei bollettini, con la comunicazione di cui al precedente comma 9.
Art. 19 Prelazione nella vendita delle quote
1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto nel precedente art. 18, il produttore, socio di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte o di associazioni di produttori, prima di procedere alla vendita della quota di cui e' titolare a produttori non soci, deve darne apposita comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai presidenti della cooperativa e dell'associazione stessa, indicando il prezzo pattuito con il terzo.
2. I predetti presidenti espongono in apposito spazio, nei locali della sede, copia della comunicazione ricevuta, entro il giorno feriale immediatamente successivo.
3. La predetta affissione vale come comunicazione per i soci produttori intressati.
4. I produttori soci interessati all'acquisto della quota inviano a tal fine ai presidenti della cooperativa e dell'associazione un apposito telegramma, dichiarando esplicitamente di volersi avvalere del diritto di prelazione di cui all'art. 10 della legge n. 468/1992.
5. Nel caso in cui, per l'acquisto di una quota, pervengano piu' richieste dirette all'esercizio del diritto di prelazione il presidente determina la priorita' in base a criteri temporali.
6. Qualora le richieste giungano il medesimo giorno, ai fini della determinazione della priorita', il presidente deve tener conto dell'ora di partenza del telegramma medesimo.
7. In caso di mancato esercizio della prelezione, il produttore che cede al terzo la quota oggetto di prelazione e' tenuto ad inviare copia dell'atto di vendita al presidente della cooperativa e al presidente dell'associazione.
8. Ove il prezzo di vendita risulti inferiore a quello indicato nella comunicazione effettuata dal venditore alla cooperativa o all'associazione, alle medesime compete l'azione per il risarcimento del danno, e le stesse potranno applicare nei confronti del venditore provvedimenti disciplinari in conformita' dei rispettivi statuti.
9. Il diritto di prelazione si applica nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 10, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 468/1992.
Art. 20 Affitto della quota
1. Il produttore puo' affittare totalmente o parzialmente la quota latte senza alienare l'azienda agricola, nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, dall'art. 10 della legge n. 468/1992 e dal presente regolamento.
2. Possono essere concessi in affitto i soli quantitativi di riferimento indicati come quota A nei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992.
3. Per il primo periodo di applicazione del regime (1 aprile 1993-31 marzo 1994), i quantitativi di riferimento di cui al comma precedente sono quelli assegnati dall'AIMA per mezzo del bollettino n. 3 del 31 luglio 1993.
4. L'affitto e' consentito esclusivamente per la durata di un intero periodo e puo' essere rinnovato solo una volta.
5. Decorso il biennio il locatore non puo' affittare la propria quota, nemmeno in parte, nel periodo successivo.
6. L'affitto della quota latte deve risultare da apposita scrittura privata, sottoscritta con firme autenticate entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo cui l'affitto si riferisce, che il locatario deve inviare in copia, allegata ad apposita comunicazione, alla regione ove e' ubicata la propria azienda.
7. Comunicazione dell'affitto deve essere altresi' inviata all'AIMA ed all'associazione di appartenenza.
8. Le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate entro quindici giorni dalla stipula del contratto di affitto.
9. Hanno effetto per il periodo successivo di applicazione delle quote esclusivamente i contratti di affitto conclusi entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicati alle regioni e all'AIMA entro il 15 dicembre.
10. Le regioni, verificata l'idoneita' della predetta documentazione ed il rispetto della normativa, fanno pervenire all'AIMA, entro il 15 gennaio di ciascun anno l'elenco degli affitti perfezionatisi entro il 30 novembre dell'anno precedente per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992.
11. L'AIMA entro il medesimo termine di cui al comma precedente, effettua i necessari controlli al fine di verificare che il quantitativo di riferimento oggetto di affitto corrisponda al quantitativo cui ha diritto il produttore locatore in base alla legge n. 468/1992.
12. Il controllo dell'AIMA puo' comportare anche variazioni rispetto ai quantitativi indicati nei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992 ove venga riscontrata l'esistenza di errori nel bollettino medesimo.
13. La validita' del contratto di affitto e' subordinata all'esito dei controlli di cui ai precedenti commi.
14. Limitatamente alla campagna in corso, l'AIMA invia entro il 28 febbraio 1994 ai produttori ed alle regioni interessate, una comunicazione in merito all'esito dei controlli effettuati.
Art. 21 Mutamenti nella conduzione delle aziende
1. In caso di successione ereditaria, frazionamento o accorpamento, acquisto o affitto dell'azienda o in presenza di ogni altro atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda, il nuovo conduttore deve inviare, entro quindici giorni dalla variazione intervenuta, copia della relativa documentazione all'AIMA che, verificatane la regolarita', provvede a recepire dette variazioni in occasione della pubblicazione dei bollettini previsti nell'art. 4 della legge n. 468/1992.
2. Un'apposita comunicazione deve essere, altresi', effettuata alle regioni e all'associazione di appartenenza.
3. Il nuovo conduttore comunica agli acquirenti del precedente conduttore la variazione intervenuta, fornendo la relativa documentazione.
4. Tale variazione va riportata a cura dell'acquirente nella dichiarazione prevista all'art. 7 del presente regolamento.
5. Nei casi di esproprio dell'azienda il conduttore puo' continuare ad esercitare la propria attivita' produttiva su un altro terreno conservando la titolarita' della quota.
6. Di tale modifica il conduttore e' tenuto a dare comunicazione all'AIMA, alla regione ove e' ubicata l'azienda espropriata nonche', se la nuova azienda e' ubicata in una regione diversa, a quest'ultima.
7. In caso di produttore associato la predetta comunicazione deve essere effettuata anche all'associazione interessata.
8. Ai fini del versamento del prelievo da parte dell'acquirente e dell'applicazione della compensazione di cui all'art. 11 del presente regolamento, i mutamenti intervenuti durante il periodo nella conduzione delle aziende non hanno incidenza anche nel caso in cui il nuovo conduttore non sia socio dell'associazione alla quale era associato il precedente conduttore.
Art. 22 Sistema informatizzato
1. Allo scopo di consentire un efficace esercizio delle attivita' amministrative connesse al regime delle quote latte, l'AIMA cura la realizzazione di un apposito sistema informatizzato.
2. Tale sistema deve perseguire i seguenti obiettivi:
a) consentire un ottimale esercizio dell'attivita' di coordinamento da parte dell'AIMA e delle funzioni di controllo da parte delle regioni;
b) permettere, ove del caso, la corretta effettuazione della compensazione nazionale prevista dall'art. 2 del regolamento CEE n. 3950/1992;
c) realizzare un organico collegamento con l'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'art. 6- bis del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48.
3. Per conseguire le finalita' sopraindicate, il sistema informatizzato centrale ed i sistemi infomatizzati delle regioni riguardanti le quote latte devono essere collegati ed omogenei.
4. Analogo collegamento deve essere posto in essere fra il sistema centrale delle quote latte ed i sistemi informatici che venissero realizzati dalle associazioni di produttori a loro cura e spese.
5. L'insieme dei sistemi, centrali e regionali, deve consentire il flusso delle informazioni previste dalla normativa sulle quote latte ed ogni utile scambio di elementi fra i diversi poli interessati.
6. Per quanto concerne in particolare il collegamento fra il sistema centrale delle quote e l'anagrafe della produzione lattiero-casearia, le soluzioni tecniche adottate devono garantire la possibilita' di effettuare tutte le funzioni concernenti il regime delle quote operando da ambedue i poli collegati, in modo da poter demandare all'UNALAT, ove ne sussista l'opportunita', la realizzazione delle attivita' in questione.
Art. 23 Riconoscimento dell'acquirente
1. Ai fini dell'ottenimento del riconoscimento di cui all'art. 7 del regolamento CEE n. 536/1993 gli acquirenti sono tenuti a presentare, entro il 30 novembre 1993, alle regioni, apposita istanza redatta conformemente all'allegato fac-simile 7 corredata dal certificato di iscizione alla camera di commercio.
2. La firma del legale rappresentante o del titolare dell'impresa apposta in calce alla domanda deve essere autenticata secondo la vigente normativa in materia.
3. Le regioni, verificata la sussistenza dei requisiti necessari, dispongono il riconoscimento.
4. Le imprese che intendono iniziare l'attivita' successivamente al 30 novembre 1993 devono chiedere ed ottenere il riconoscimento, con le medesime modalita' indicate nei commi 1 e 2, prima di iniziare la propria attivita'.
5. Al fine di consentire al produttore di adempiere all'obbligo di verificare che l'acquirente da lui rifornito abbia ottenuto il riconoscimento, le regioni provvedono ad istituire un apposito albo degli acquirenti.
6. Le regioni trasmettono all'AIMA copia dell'elenco degli acquirenti riconosciuti entro il 31 gennaio 1994.
7. Le regioni in caso di inosservanza da parte degli acquirenti degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale del settore lattiero-caseario procedono alla revoca del riconoscimento.
8. Tutte le variazioni del predetto albo debbono essere comunicate all'AIMA.
Art. 24 Trasporto
1. Il latte e gli altri prodotti lattieri debbono essere accompagnati, durante il loro trasporto, da una distinta latte redatta secondo l'allegato fac-simile 8.
2. Tale documento deve essere conservato per ogni singola consegna dall'acquirente per almeno tre anni e tenuto a disposizione degli organi di controllo.
3. Al fine di assicurare il rispetto delle anzidette disposizioni gli organi di controllo effettuano verifiche sui trasporti di latte in occasione della raccolta nelle aziende ed effettuano altresi' controlli presso gli acquirenti.
Art. 25 Mobilita' vendite dirette - consegne
1. Il produttore, titolare di un quantitativo di riferimento per le consegne o per le vendite o di entrambi, puo' chiedere il passaggio definitivo, totale o parziale, della quota dalle vendite dirette alle consegne, o viceversa.
2. A tal fine il produttore deve presentare motivata istanza alla regione in cui e' ubicata l'azienda entro il 15 dicembre di ciascun anno.
3. Le regioni fanno pervenire all'AIMA, per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992, entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'elenco delle variazioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Le suddette variazioni hanno efficacia a decorrere dal periodo cui si riferisce il bollettino aggiornato.
5. Qualora il produttore intenda effettuare la variazione di cui al comma 1 limitatamente ad un periodo, puo' presentare istanza motivata alla regione in cui e' ubicata l'azienda anche nel corso del periodo stesso, entro il termine del 31 ottobre.
6. Limitamente alla campagna in corso il termine di cui sopra e' fissato al 15 dicembre.
7. Copia della istanza deve essere consegnata dal produttore all'acquirente interessato affinche' possa tenerne conto nell'applicazione del prelievo supplementare.
8. Copia della istanza deve essere altresi' inviata alla associazione cui eventualmente aderisca il produttore ed alla regione ove tale associazione e' ubicata.
9. Le regioni dispongono le opportune misure di controllo per verificare la corretta applicazione delle variazioni temporanee, anche al fine del calcolo del prelievo supplementare.
10. Le regioni fanno pervenire all'AIMA l'elenco delle variazioni temporanee entro il 30 novembre di ciascun anno, distinguendo le variazioni relative al periodo in corso delle variazioni relative al periodo successivo.
11. Limitatamente alla campagna in corso il termine di cui sopra e' fissato al 15 gennaio.
Art. 26 Misure integrative
1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto all'art. 10 della legge n. 468/1992 la provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con proprio provvedimento, le necessarie disposizioni integrative.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DIANA, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1993
Atti di Governo, registro n. 89, foglio n. 11