Sez. 3, Sentenza n. 2870 del 25/10/1965 Ud. (dep. 03/01/1966) Rv. 100114 - 01
IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - FATTISPECIE - EPILESSIA ED EPILETTOIDISMO.*
IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - FATTISPECIE - EPILESSIA ED EPILETTOIDISMO.*
L'epilessia,-come pure l'epilettoidismo-puo costituire infermita rilevante ai sensi degli artt 88 e 89 cod pen, ma a condizione che manifestazioni epilettiche o di tipo epilettoide siano entrate nel meccanismo del reato: deve invece escludersi che tale infermita influisca sull'imputabilita del soggetto attivo, se non risulti che siano avvenuti turbamenti mentre questi organizzava ed eseguiva il reato; l'epilessia, inoltre, puo influire sull'imputabilita negli intervalli, tra un accesso ed un altro, ma trattandosi di una mera possibilita e non di un effetto necessario occorre esaminare e stabilire, caso per caso, se la malattia abbia influito sulla capacita d'intendere e di volere dell'autore del reato commesso in un periodo interaccessuale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)