diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11186 del 20/11/1990 (Rv. 469819 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALL'ASSICURATO) - IN GENERE - RITARDATO PAGAMENTO - MAGGIOR DANNO RISARCIBILE EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - DETERMINAZIONE - INTERESSI MORATORI - RAPPORTO.*
Stato
decisa il 1990-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469819-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALL'ASSICURATO) - IN GENERE - RITARDATO PAGAMENTO - MAGGIOR DANNO RISARCIBILE EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - DETERMINAZIONE - INTERESSI MORATORI - RAPPORTO.*

Nel caso di ritardato pagamento di credito pecuniario di natura previdenziale, il maggior danno risarcibile ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. è solo quello non coperto dagli interessi moratori, restando questi assorbiti dal complessivo danno (eccedente l'entità degli interessi stessi) riconosciuto al creditore. (Conf 5294/89, mass n 464447).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)