diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 23933 del 23/07/2026 (Rv. 679466-01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Esecuzione forzata - Atto di precetto - Titolo esecutivo giudiziale - Contestazione relativa alla generica specificazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - Fondamento - Validità dell’intimazione - Condizioni. ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679466-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

In tema di esecuzione forzata, la contestazione relativa alla mancata o generica specificazione, nell'atto di precetto, dei criteri di calcolo degli interessi moratori dovuti in forza di un titolo esecutivo giudiziale, integra un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in quanto attiene alla regolarità formale dell'atto e non all'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, e l'intimazione è valida ogniqualvolta il debitore sia posto in grado, anche tramite l'esame del titolo esecutivo presupposto, di individuare l'esatta entità del debito attraverso un semplice calcolo aritmetico basato sui criteri di legge o del titolo medesimo, senza che sia necessaria l'analitica e minuziosa esposizione del preciso procedimento logico-matematico seguito.

Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1194, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)