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Sez. 2, Sentenza n. 12236 del 06/06/2011 (Rv. 617829 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE | Morte del procuratore - Notifica alla parte personalmente - In forma esecutiva - Effetti - Termine breve per impugnare - Decorrenza - Configurabilità.
Stato
decisa il 2011-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617829-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE

La notifica della sentenza personalmente alla controparte, già costituita a mezzo di procuratore, costituisce l'unica forma possibile di notificazione in caso di decesso del procuratore stesso, ed è idonea, anche se effettuata in forma esecutiva, a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)