Sez. 2, Sentenza n. 12236 del 06/06/2011 (Rv. 617829 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE | Morte del procuratore - Notifica alla parte personalmente - In forma esecutiva - Effetti - Termine breve per impugnare - Decorrenza - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE
La notifica della sentenza personalmente alla controparte, già costituita a mezzo di procuratore, costituisce l'unica forma possibile di notificazione in caso di decesso del procuratore stesso, ed è idonea, anche se effettuata in forma esecutiva, a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)