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Sez. 2, Sentenza n. 5732 del 22/10/1988 (Rv. 460258 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE - COSTRUZIONI IN CONTRASTO CON LA LEGGE 25 NOVEMBRE 1962 N. 1684 - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE 2 FEBBRAIO 1974 N. 64 - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460258-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE - COSTRUZIONI IN CONTRASTO CON LA LEGGE 25 NOVEMBRE 1962 N. 1684 - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE 2 FEBBRAIO 1974 N. 64 - IRRILEVANZA.*

Poiché l'art. 32 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 stabilisce che alle costruzioni in corso ed ai progetti già approvati alla data di entrata in vigore delle norme tecniche previste negli artt. 1 e 3 della medesima legge continuano ad applicarsi le norme della legge 25 novembre 1962 n. 1684, deve ritenersi vietata, perché in contrasto con l'art. 6 di quest'ultima legge, la costruzione, avvenuta anteriormente all'entrata in vigore delle citate norme tecniche, di manufatti nell'intervallo di isolamento, sottratto a pubblico passaggio esistente tra due fabbricati, senza che possa trovare applicazione il principio secondo cui, in ipotesi di successione nel tempo di differenti discipline edilizie, deve ritenersi legittima la costruzione conforme alla nuova disciplina anche se eseguita in violazione delle norme vigenti all'epoca in cui è stata realizzata, in presenza di una disposizione di legge che regoli espressamente la fattispecie. (V 1312/84, mass n 433438; (V 3398/84, mass n 435413; (V 1456/81, mass n 412112; (V 3869/69, mass n 344226).*

Riferimenti normativi: Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 32, DM 03/03/1975 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)