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Sez. 3, Sentenza n. 11775 del 02/10/1998 Ud. (dep. 13/11/1998) Rv. 212175 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1930) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO | Pluralità di elezioni - Possibilità - Esclusione - Prevalenza della elezione successiva.
Stato
decisa il 1998-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212175-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1930) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO

Ogni mutamento della dichiarazione o elezione di domicilio, ritualmente comunicato all'autorità procedente, comporta revoca della precedente dichiarazione o elezione, senza possibilità di elezione plurima, che sarebbe in contrasto con lo spirito, la lettera e le finalità della norma. L'istituto della elezione di domicilio è stato, infatti, introdotto nell'ordinamento per consentire all'autorità giudiziaria di individuare un recapito certo del destinatario degli atti giudiziari, ed a quest'ultimo di assicurarsi una sicura e tempestiva ricezione di essi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)