Sez. 3, Sentenza n. 11775 del 02/10/1998 Ud. (dep. 13/11/1998) Rv. 212175 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1930) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO | Pluralità di elezioni - Possibilità - Esclusione - Prevalenza della elezione successiva.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1930) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO
Ogni mutamento della dichiarazione o elezione di domicilio, ritualmente comunicato all'autorità procedente, comporta revoca della precedente dichiarazione o elezione, senza possibilità di elezione plurima, che sarebbe in contrasto con lo spirito, la lettera e le finalità della norma. L'istituto della elezione di domicilio è stato, infatti, introdotto nell'ordinamento per consentire all'autorità giudiziaria di individuare un recapito certo del destinatario degli atti giudiziari, ed a quest'ultimo di assicurarsi una sicura e tempestiva ricezione di essi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)