Sez. 4, Sentenza n. 9520 del 29/03/1984 Ud. (dep. 30/10/1984) Rv. 166432 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI DA DEMOLIRE - RESISTENZA DELLA PARTE DELL'EDIFICIO - ACCERTAMENTO - POSSIBILE INOSSERVANZA DELLE NORME DI CAUTELA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI DA DEMOLIRE - RESISTENZA DELLA PARTE DELL'EDIFICIO - ACCERTAMENTO - POSSIBILE INOSSERVANZA DELLE NORME DI CAUTELA - ESCLUSIONE.*
La norma di cui all'art. 70 d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 non si riferisce a lavori concernenti la demolizione di lucernari, tetti, coperture e simili di un immobile. In questo caso a nulla o poco serve il previo accertamento della resistenza di queste parti dell'edificio da demolire, in quanto proprio dall'attività demolitoria deriva il pericolo che esse possano crollare durante l'esecuzione dei lavori per le cause più diverse. (V mass n 127617).*
Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)