Sez. 1, Sentenza n. 1788 del 08/07/1966 (Rv. 323489 - 01)
TITOLI DI CREDITO - DATA - CAMBIALE - DATA APPARENTE DI EMISSIONE E DI SCADENZA - PRESUNZIONE DI VERIDICITA FINO A PROVA CONTRARIA - CAMBIALE RILASCIATA IN BIANCO - BOLLO - INSUFFICIENZA - ABUSIVO RIEMPIMENTO - ONERE DELLA PROVA.*
TITOLI DI CREDITO - DATA - CAMBIALE - DATA APPARENTE DI EMISSIONE E DI SCADENZA - PRESUNZIONE DI VERIDICITA FINO A PROVA CONTRARIA - CAMBIALE RILASCIATA IN BIANCO - BOLLO - INSUFFICIENZA - ABUSIVO RIEMPIMENTO - ONERE DELLA PROVA.*
La data apparente di emissione o di scadenza della cambiale deve presumersi vera fino a prova contraria. La prova della invalidita di una cambiale come titolo esecutivo, in quanto rilasciata in bianco, senza bollo corrispondente, deve essere fornita nei modi e nei termini di legge, non bastando la semplice affermazione a paralizzare la forza esecutiva della cambiale stessa. Incombe all'obbligato cambiario l'Onere della prova della emissione in bianco di una cambiale e dell'abusivo riempimento del titolo. *
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 2, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 1, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 14, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 104 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)