Sez. U, Sentenza n. 11 del 01/07/1992 Cc. (dep. 10/09/1992) Rv. 191183 - 01
Misure cautelari - Personali - Misure coercitive - Custodia cautelare - In carcere | Provvedimento impositivo caducato a seguito di riesame del merito - Reiterazione - Preclusione - Sussistenza - Ragioni.
Misure cautelari - Personali - Misure coercitive - Custodia cautelare - In carcere
La reiterazione del provvedimento impositivo della custodia cautelare in carcere, ammessa quando il precedente provvedimento sia rimasto caducato per ragioni puramente formali, deve invece ritenersi preclusa allorquando il provvedimento sia rimasto caducato in conseguenza del riesame del merito effettuato con decisione giurisdizionale non più soggetta a gravame con la quale sia stata esclusa la ricorrenza delle condizioni generali di legittimità, attesa l'inconciliabilità che si determinerebbe tra i due provvedimenti e la preclusione processuale derivante dall'applicazione del disposto dell'art. 649 cod. proc. pen., nel quale è accolto il principio del "ne bis in idem", operativo anche in materia cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)