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Sez. 3, Sentenza n. 15460 del 10/02/2016 Ud. (dep. 14/04/2016) Rv. 267825 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - IN GENERE | Depenalizzazione per effetto del D.Lgs. n. 7 del 2016 - Fatti precedentemente commessi - Assoluzione con la formula perché "il fatto non costituisce reato" - Formula in concreto più favorevole di quella perché "il fatto non è preveduto dalla legge come reato" - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267825-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - IN GENERE

In tema di danneggiamento - poiché il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, prevede a carico dell'imputato obblighi accessori e sanzioni per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione - l'assoluzione con la formula perché "il fatto non costituisce reato" è più favorevole di quella "perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato", per cui, assolto in primo grado l'imputato con la prima formula, il giudice dell'appello, intervenuta nelle more la depenalizzazione degli illeciti e in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non può pronunciare proscioglimento mediante adozione della seconda, altrimenti violando il divieto di "reformatio in peius".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 635 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 2 com. 1 lett. I, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 4 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)