Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Capo XV. Provvedimenti di applicazione e modifiche
Art. 39 Provvedimenti di applicazione e modifiche della presente direttiva, delle direttive particolari e dei regolamenti
1. La Commissione adotta i provvedimenti necessari all’applicazione di ciascuna direttiva particolare o di ciascun regolamento secondo il disposto della direttiva o regolamento in questione.
2. La Commissione adotta le modifiche degli allegati della presente direttiva o delle disposizioni delle direttive particolari o dei regolamenti elencati nell’allegato IV, parte I, che siano necessarie per adattarli all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o alle esigenze specifiche delle persone con disabilità.
3. La Commissione adotta le modifiche della presente direttiva che siano necessarie per definire le prescrizioni tecniche relative ai veicoli in piccole serie, ai veicoli omologati secondo la procedura d’omologazione individuale e ai veicoli per uso speciale.
4. Qualora la Commissione sia a conoscenza di gravi rischi per gli utenti della strada o per l’ambiente che richiedono provvedimenti urgenti, essa può modificare le disposizioni delle direttive particolari o dei regolamenti elencati nell’allegato IV, parte I.
5. La Commissione adotta le modifiche necessarie nell’interesse di una buona amministrazione e, in particolare, per garantire la coerenza, reciproca o con altri atti della normativa comunitaria, delle direttive particolari o dei regolamenti elencati nell’allegato IV, parte I.
6. Quando, a norma della decisione 97/836/CE, sono adottati nuovi regolamenti UNECE o modifiche dei regolamenti UNECE cui la Comunità ha aderito, la Commissione modifica di conseguenza gli allegati della presente direttiva.
7. Ogni nuova direttiva particolare o nuovo regolamento apporta le opportune modifiche agli allegati della presente direttiva.
8. Gli allegati della presente direttiva possono essere modificati mediante regolamenti.
9. Le misure di cui al presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 40, paragrafo 2, in quanto sono intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva o delle direttive particolari e dei regolamenti, anche integrandoli.
Art. 40 Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato denominato «Comitato tecnico — Veicoli a motore» (CTVM).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Capo XVI. Designazione e notifica dei servizi tecnici
Art. 41 Designazione dei servizi tecnici
1. Quando uno Stato membro designa un servizio tecnico, quest’ultimo si conforma alle disposizioni della presente direttiva.
2. I servizi tecnici eseguono essi stessi le prove necessarie per l’omologazione o sono incaricati della loro supervisione, o eseguono le ispezioni specificate dalla presente direttiva o da un atto normativo elencato nell’allegato IV, salvo quando sono ammesse specifiche procedure alternative. Essi non possono eseguire prove o ispezioni per le quali non siano stati debitamente designati.
3. I servizi tecnici rientrano in una o più delle seguenti quattro categorie di attività, a seconda della loro sfera di competenza:
a) categoria A, i servizi tecnici che eseguono, presso le proprie installazioni, le prove di cui alla presente direttiva e agli atti normativi elencati nell’allegato IV;
b) categoria B, i servizi tecnici incaricati della supervisione delle prove di cui alla presente direttiva e agli atti normativi elencati nell’allegato IV, eseguite nelle installazioni del costruttore o in quelle di un terzo;
c) categoria C, i servizi tecnici incaricati di valutare e verificare regolarmente le procedure seguite dal costruttore per controllare la conformità della produzione;
d) categoria D, i servizi tecnici incaricati della supervisione o dell’esecuzione di prove o ispezioni nell’ambito del controllo della conformità della produzione.
4. I servizi tecnici dimostrano di possedere le competenze appropriate, conoscenze tecniche specifiche e un’esperienza comprovata nelle materie disciplinate dalla presente direttiva e dagli atti normativi elencati nell’allegato IV. Inoltre, i servizi tecnici si conformano alle norme elencate nell’appendice 1 dell’allegato V che sono pertinenti alle attività che svolgono. Tale prescrizione non vale tuttavia per l’ultima fase della procedura di omologazione in più fasi di cui all’articolo 25, paragrafo 1.
5. L’autorità di omologazione può agire in qualità di servizio tecnico in relazione ad una o più delle attività di cui al paragrafo 3.
6. Un costruttore o un subfornitore che agisce per suo conto può essere designato come servizio tecnico per le attività della categoria A, per quanto riguarda gli atti normativi elencati nell’allegato XV. La Commissione modifica, se necessario, l’elenco di tali atti normativi secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 40, paragrafo 2.
7. I soggetti di cui ai paragrafi 5 e 6 si conformano alle disposizioni del presente articolo.
8. I servizi tecnici di un paese terzo, diversi da quelli designati in conformità del paragrafo 6, possono essere notificati ai fini dell’articolo 43 solo nell’ambito di un accordo bilaterale tra la Comunità e il paese terzo in questione.
Art. 42 Valutazione delle competenze dei servizi tecnici
1. Le competenze di cui all’articolo 41 sono comprovate da una relazione di valutazione stilata da un’autorità competente. Essa può includere un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo di accreditamento.
2. La valutazione sulla quale è basata la relazione di cui al paragrafo 1 è effettuata in conformità delle disposizioni dell’appendice 2 dell’allegato V. La relazione di valutazione è riveduta al termine di un periodo massimo di tre anni.
3. La relazione di valutazione è comunicata alla Commissione, ove lo richieda.
4. L’autorità di omologazione che agisce in qualità di servizio tecnico attesta la conformità mediante prove documentali. Essa comprende una valutazione effettuata da controllori indipendenti dall’attività oggetto della valutazione. Detti controllori possono provenire dalla stessa organizzazione purché siano gestiti separatamente dal personale che esegue l’attività oggetto della valutazione.
5. Un costruttore o un subfornitore che agisce per suo conto designato come un servizio tecnico si conforma alle disposizioni pertinenti del presente articolo.
Art. 43 Procedure di notifica
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione il nome, l’indirizzo, compreso l’indirizzo elettronico, le persone responsabili e la categoria di attività per ciascun servizio tecnico designato, nonché eventuali modifiche successive. L’atto di notifica precisa per quali atti normativi sono stati designati i servizi tecnici.
2. Un servizio tecnico può eseguire le attività di cui all’articolo 41 ai fini dell’omologazione soltanto se è stato preliminarmente notificato alla Commissione.
3. Lo stesso servizio tecnico può essere designato e notificato da vari Stati membri indipendentemente dalla categoria di attività svolta.
4. Qualora un’organizzazione specifica o un organismo competente la cui attività non rientra fra quelle di cui all’articolo 41 debba essere designato in applicazione di un atto normativo, la notifica è effettuata in conformità delle disposizioni del presente articolo.
5. La Commissione pubblica sul proprio sito web un elenco e gli estremi delle autorità di omologazione e dei servizi tecnici.
Capo XVII. Disposizioni finali
Art. 44 Disposizioni transitorie
1. Nelle more delle necessarie modifiche della presente direttiva volte ad includervi veicoli non contemplati ovvero a completare le disposizioni amministrative e tecniche relative all’omologazione di veicoli di categorie diverse dalla categoria M1 prodotti in piccole serie e a stabilire disposizioni amministrative e tecniche armonizzate relative alla procedura di omologazione individuale, e fino alla scadenza dei periodi transitori di cui all’articolo 45, gli Stati membri continuano a rilasciare per tali veicoli omologazioni nazionali purché tali omologazioni siano basate sulle prescrizioni tecniche armonizzate di cui alla presente direttiva.
2. Su domanda del costruttore o, nel caso di un’omologazione individuale, del proprietario del veicolo e su presentazione delle informazioni richieste, gli Stati membri interessati completano e rilasciano la scheda di omologazione o la scheda di omologazione individuale. La scheda è rilasciata al richiedente. Per i veicoli dello stesso tipo, gli altri Stati membri accettano una copia autenticata come attestazione dell’esecuzione delle prove previste.
3. Qualora un veicolo particolare oggetto di un’omologazione individuale debba essere immatricolato in un altro Stato membro, tale Stato membro può chiedere all’autorità che ha rilasciato l’omologazione individuale qualsiasi ulteriore informazione che indichi in modo dettagliato la natura delle prescrizioni tecniche cui è conforme tale veicolo particolare.
4. Nelle more dell’armonizzazione dei sistemi di immatricolazione e di imposizione fiscale degli Stati membri relativamente ai veicoli disciplinati dalla presente direttiva, gli Stati membri possono utilizzare codici nazionali per facilitare l’immatricolazione e l’imposizione fiscale nel loro territorio. A tal fine, gli Stati membri possono suddividere le versioni di cui all’allegato III, parte II, a condizione che i criteri utilizzati per la suddivisione siano indicati esplicitamente nel fascicolo di omologazione o possano essere desunti dallo stesso mediante calcoli semplici.
Art. 45 Date di applicazione per l’omologazione CE
1. Per quanto riguarda l’omologazione CE, gli Stati membri rilasciano omologazioni CE ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dalle date di cui all’allegato XIX.
2. Su domanda del costruttore, gli Stati membri possono rilasciare omologazioni CE ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dal 29 aprile 2009.
3. Fino alle date specificate nella quarta colonna della tabella di cui all’allegato XIX, l’articolo 26, paragrafo 1, non si applica ai nuovi veicoli per i quali un’omologazione nazionale è stata rilasciata prima delle date specificate nella terza colonna o per i quali non è stata rilasciata un’omologazione.
4. Su richiesta del costruttore ed entro le date specificate nella terza colonna delle righe 6 e 9 della tabella di cui all’allegato XIX, gli Stati membri continuano a rilasciare omologazioni nazionali, in alternativa all’omologazione CE di veicolo, per veicoli di categoria M2 o M3 sempreché tali veicoli e i loro sistemi, componenti e singole unità tecniche siano stati omologati conformemente agli atti normativi elencati nell’allegato IV, parte I, della presente direttiva.
5. La presente direttiva non invalida le omologazioni CE rilasciate a veicoli della categoria M1 anteriormente al 29 aprile 2009, né osta alla proroga di tali omologazioni.
6. Per quanto riguarda l’omologazione CE di nuovi tipi di sistemi, componenti o entità tecniche, gli Stati membri applicano la presente direttiva a decorrere dal 29 aprile 2009. La presente direttiva non invalida le omologazioni CE rilasciate a sistemi, componenti o entità tecniche anteriormente al 29 aprile 2009, né osta alla proroga di tali omologazioni.
Art. 46 Sanzioni
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e, in particolare, dei divieti di cui all’articolo 31 o derivanti da esso, e degli atti normativi elencati nell’allegato IV, parte I, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri informano la Commissione di tali disposizioni entro il 29 aprile 2009 e provvedono a notificare al più presto qualsiasi modifica successiva.
Art. 47 Valutazione
1. Entro il 29 aprile 2011 gli Stati membri informano la Commissione dell’applicazione delle procedure di omologazione stabilite nella presente direttiva e, in particolare, dell’applicazione del procedimento in più fasi. Se del caso, la Commissione propone le modifiche che ritiene necessarie per migliorare il procedimento di omologazione.
2. Sulla scorta delle informazioni fornite a norma del paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della presente direttiva entro il 29 ottobre 2011. Se del caso, la Commissione può proporre il differimento delle date di applicazione di cui all’articolo 45.
Art. 48 Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 29 aprile 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle modifiche sostanziali della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 29 aprile 2009. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, s’intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la formulazione di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 49 Abrogazione
La direttiva 70/156/CEE è abrogata con effetto dal 29 aprile 2009 fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle direttive indicate nell’allegato XX, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXI.
Art. 50 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 51 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 5 settembre 2007. Per il Parlamento europeo Il presidente H.-G. Pöttering Per il Consiglio Il presidente M. Lobo Antunes