Sez. U, Sentenza n. 19980 del 23/09/2014 (Rv. 632161 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE | Istanza di estinzione ex art. 391, primo comma, cod. proc. civ. - Deposito di documenti necessari al fine di dimostrare l'esistenza della fattispecie estintiva - Notifica dell'elenco alle parti costituite - Necessità - Fattispecie in materia di condono fiscale.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE
In presenza di una fattispecie estintiva del processo di cassazione ricollegata al verificarsi, al di fuori del processo, di determinati presupposti che si devono dalla parte far constare alla S.C. (quale, nella specie, quella del condono fiscale regolato dall'art. 16, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, richiamato dall'art. 39 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. nella legge 15 luglio 2011, n. 111), il deposito in sede di legittimità di un'istanza di estinzione accompagnata dai documenti idonei a dimostrarne l'esistenza deve essere preceduto, a cura della parte medesima, dalla notificazione ex art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., alle altre parti costituite dell'elenco dei suddetti documenti, nella cui mancanza il presidente di sezione (o un suo delegato), che ravvisi le condizioni per provvedere con decreto ai sensi dell'art. 391, primo comma, cod. proc. civ., deve disporre, in via preliminare, che la stessa venga previamente effettuata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 com. 1, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)