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Sez. 2, Ordinanza n. 2176 del 24/05/1966 Cc. (dep. 06/09/1966) Rv. 102478 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - IN GENERE - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL PM - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM PER IL VISTO - EFFICACIA SOSTITUTIVA DELL'AVVISO DI DEPOSITO - CONDIZIONI - DECORRENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102478-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - IN GENERE - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL PM - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM PER IL VISTO - EFFICACIA SOSTITUTIVA DELL'AVVISO DI DEPOSITO - CONDIZIONI - DECORRENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE.*

La trasmissione della sentenza al PM per il 'vistò regolamentare non ha efficacia sostitutiva rispetto alla comunicazione prescritta dall'articolo 151 cod proc pen, quando non risulti chiaramente che essa e stata fatta anche ai fini dell'impugnazione; fuori di questo caso, il termine per la proposizione del gravame non decorre dal giorno in cui e stato apposto il visto sulla sentenza, ma da quello in cui e stata eseguita la comunicazione di cui al citato art 151.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 199 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)